COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 22/10/2009 Delibera della Commissione Disciplinare   APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. MARSICA CALCI

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul

Comunicato Ufficiale N°21 del 22/10/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

  APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. MARSICA CALCIO 2006 AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (AMMENDA DI € 400,00, SQUALIFICA FINO AL 23.11.09 ALL’ALLENATORE DAVIDE DI NICOLA) IN RELAZIONE ALLA GARA DANNUNZIO CALCIO / MARSICA CALCIO 2006 DISPUTATA IL 20/09/09, PER IL CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALE (C.U. N° 13 DEL 24/09/09 – C.R.A.).

  Con appello ritualmente proposto, la Società Marsica Calcio 2006 ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S. quanto all’ammenda, perché un addetto della Società Marsica Calcio, che indossava la tuta di rappresentanza  e viaggiava sul pulmino della società, entrato in campo al termine dell'incontro, aggrediva l'arbitro procurandogli lesioni guaribili in sette giorni; quanto, invece, all’allenatore, allontanato per aver incitato ripetutamente i suoi giocatori al gioco violento, continuava in tale atteggiamento dagli spalti. Alla fine dell’incontro tentava di aggredire l’arbitro a ciò impedito dall’intervento di due dirigenti della D’Annunzio Calcio, che lo fermavano, chiedendo l’annullamento, ovvero la riduzione delle sanzioni.

  Ha dedotto l’appellante, che quanto riferito dal direttore di gara non trovava riscontro nella realtà, in quanto inesistenti gli episodi per come descritti.

L’arbitro della gara, sentito a chiarimenti, ha confermato gli originari riferimenti precisando di avere identificato il Di Nicola anche per il timbro della sua voce e di avere “ …. desunto che questi lo intendesse aggredire …. ” perché “ …. si dirigeva minacciosamente verso di me ….”.

  Osserva la Commissione che la sanzione dell’ammenda deve essere confermata, in quanto congrua ed adeguata all’episodio relativo all’aggressione subita dal direttore di gara ad opera di un tesserato della Marsica Calcio 2006.

  Deve, invece, essere ridotta la sanzione inflitta al Di Nicola sul presupposto che lo stesso direttore di gara ha confermato la circostanza dell’incitamento al gioco violento, rivolto ai giovani calciatori, mentre non può ritenersi provata la circostanza che lo stesso Di Nicola intendesse attingere la persona dell’arbitro sulla semplice presunzione che l’avvicinarsi alla sua persona comportasse come conseguenza la sua aggressione.

  Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,

DELIBERA

di ridurre la squalifica inflitta al tesserato Davide Di Nicola fino al 24.10.09, confermando nel resto l’impugnata decisione.

Dispone restituirsi la tassa versata.

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