COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 22/10/2009 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S.D. REAL MARSICA AVVERSO LA SAN

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul

Comunicato Ufficiale N°21 del 22/10/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

APPELLO DELLA A.S.D. REAL MARSICA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 100,00 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ZA MARIOLA BUSSI / REAL MARSICA DISPUTATA IL 3/10/09 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE, SERIE “C2”, GIORNE “A” (C.U. N° 17 DEL 8.10.09 – C.R.A.).

  Con appello proposto a mezzo del servizio postale in data 9.10.09, la Società Real Marsica ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per intemperanze di un propiro tifoso nei confronti del direttore di gara.

  Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 45, comma III, lettera d), C.G.S., con conseguente preclusione del suo esame nel merito.

  Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,

DELIBERA

di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

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