COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 29/10/2009 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S.D. MARIO TURDO’ AVVERSO I PROVVEDIME

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul

Comunicato Ufficiale N°22 del 29/10/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

APPELLO DELLA A.S.D. MARIO TURDO’ AVVERSO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ADOTTATI DAL G.S. (SQUALIFICA DEL CALCIATORE DI SERAFINI PIERLUIGI FINO AL 31.12.2012; INIBIZIONE SIG. CALDARONE MOSE’ CARMINE FINO AL 31.12.2012 E AMMENDA DI € 500,00) IN RELAZIONE ALLA GARA MARIO TURDO’ / SAN BUONO CALCIO DISPUTATA IL 20/09/09 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “F” (C.U. n° 13 del 24.09.2009 – C.R.A.)

  Con appello proposto in data 1.10.2009 a firma del Presidente Caldarone Mosè, la Società Mario Turdò ha impugnato e chiesto la riduzione dei provvedimenti come sopra indicati, adottati dal G.S. quanto alla squalifica, poiché, al 35° del 2° tempo, il calciatore Serafini Pierluigi veniva espulso per doppia ammonizione ed alla notifica del provvedimento offendeva l'arbitro e minacciava di colpirlo con schiaffi, non riuscendo nell'intento perchè trattenuto da compagni di squadra che lo accompagnavano fuori dal terreno di gioco mentre reiterava offese e minacce; entrando negli spogliatoi colpiva con un calcio la porta dello spogliatoio dell'arbitro danneggiandola; a fine gara, mentre l'arbitro rientrava negli spogliatoi, lo stesso calciatore lo colpiva con un violento schiaffo al collo procurandogli forte dolore mentre continuava nelle offese; quanto all’inibizione, poiché a fine gara, mentre il direttore dell'incontro rientrava negli spogliatoi, gli si avvicinava il dirigente Caldarone Mosè Carmine, il quale con fare minaccioso ed aggressivo lo insultava ripetutamente e tentava di colpirlo con calci e pugni e lo attingeva con un forte calcio al braccio sinistro procurandogli forte dolore; il Caldarone veniva allontanato da calciatore della Società San Buono Calcio; quanto all’ammenda, poiché il tutto avveniva tra l'indifferenza dei tesserati locali.

  Ha dedotto l’appellante che l’arbitro della gara avrebbe riferito circostanze non veritiere, giacché, pur essendosi resi responsabili di ingiurie minacce nei confronti dello stesso, nessuno lo avrebbe attinto con calci e pugni, cosicché non si giustificherebbero le sanzioni adottate dal primo giudice.

  L’arbitro della gara in sede di supplemento confermava gli originari riferimenti, ribadendo che sia il Caldarone che il Serafini si erano effettivamente resi responsabili degli episodi di violenza contestati.

  Osserva preliminarmente la Commissione Disciplinare che l’appello deve essere dichiarato inammissibile con riferimento alle sanzioni adottate nei confronti della società e del calciatore Serafini, in quanto l’appello risulta essere sottoscritto dal solo Presidente che, in quanto inibito con lo stesso C.U. di cui sopra, non aveva i poteri di rappresentanza della società stessa.

  Per quanto concerne, invece, la posizione personale del Caldarone, osserva la Commissione che la sanzione inflitta deve ritenersi congrua ed adeguata ai fatti contestati, così come riferiti dal direttore di gara, il cui rapporto e relativo supplemento costituiscono, com’è noto, fonte di prova privilegiata.

  Per questi motivi, la Commissione Disciplinare

DELIBERA

di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

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