COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°27 del 26/11/2009 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEI SIGG.RI PELUSI NICOLINI, PRESIDENTE DE

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul

Comunicato Ufficiale N°27 del 26/11/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

DEFERIMENTO DEI SIGG.RI PELUSI NICOLINI, PRESIDENTE DELLA A.S.D. FONTANELLE E RUSCIOLI ORAZIO , PER VIOLAZIONE IL PRIMO DELL’ART. 1, COMMA I CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE AGLI ARTICOLI 23, COMMA I  DELLE NOIF ED IL SECONDO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA I CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE ALL’ART.21, COMMA 4 DELLA NOIF. LA SOCIETÀ A.S.D. FONTANELLE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI I E II, CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA.

  Con nota del 06.05.2009, il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i Sigg.ri di cui in epigrafe per rispondere delle contestazioni sopra formulate per avere:

- il Pelusi Nicolino consentito nel corso della stagione 2008/2009 che la conduzione tecnica della società fosse svolta di fatto al dirigente sig. Ruscioli Orazio senza che lo stesso avesse la relativa qualifica;

- il sig.  Ruscioli Orazio svolto le funzioni di tecnico senza essere in possesso delle relative abilitazioni e autorizzazioni;

- la società A.S.D. Fontanelle  a  la violazione di cui all’art. 4, commi I e II, Codice di Giustizia Sportiva a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le violazioni ascrivibili al proprio Presidente ed dell’altro tesserato.

Con raccomandata con ricevuta di ritorno del 28.10.2009, anticipata via fax a norma degli art. 41 e 38 Codice di Giustizia Sportiva, e regolarmente notificata a mezzo posta, venivano contestate ai soggetti deferiti le violazioni di cui sopra e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 23.11.2009, alle ore 16,00, con relativo termine a difesa per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi.

I soggetti deferiti non hanno fatto pervenire memoria difensiva nè sono comparsi all’udienza nella quale è invece comparso per la Procura Federale, l’Avv. Marco Mattioli.

Il rappresentante della Procura ha illustrato le ragioni del deferimento e dopo breve discussione, ha concluso per l’applicazione delle seguenti sanzioni: inibizione  per mesi tre al dirigente Ruscioli Orazio e della inibizione per mesi due al Presidente Pelusi Nicolino nonché per l’ammenda di €400,00 in danno della Società.

Osserva la Commissione che le contestazioni mosse ai soggetti deferiti non trovano sufficiente  riscontro negli atti ufficiali acquisti al procedimento. Pertanto delibera di prosciogliere tutti i soggetti deferiti.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare proscioglie tutti i soggetti deferiti dagli addebiti  loro contestati..

Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.

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