COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°27 del 26/11/2009 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEI SIGG.RI DE CILLIS GIUSEPPE, PRESIDENTE

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul

Comunicato Ufficiale N°27 del 26/11/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

DEFERIMENTO DEI SIGG.RI DE CILLIS GIUSEPPE, PRESIDENTE DELLA A.S.D. REAL VALSINELLO E ZOCARO MARCO, PER VIOLAZIONE IL PRIMO DELL’ART. 1, COMMA I CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE AGLI ARTICOLI 38, COMMA I  DELLE NOIF ED IL SECONDO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA I CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA. LA SOCIETÀ A.S.D. REAL VALSINELLO PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI I E II, CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA.

  Con nota del 06.05.2009, il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i Sigg.ri di cui in epigrafe per rispondere delle contestazioni sopra formulate per avere:

- il De Cillis Giuseppe consentito nel corso della stagione 2008/2009 che la conduzione tecnica della società fosse svolta di fatto dal calciatore Zocaro Marco senza che lo stesso avesse la relativa qualifica;

- il sig.  Zocaro Marco svolto le funzioni di tecnico senza essere in possesso delle relative abilitazioni e autorizzazioni;

- la società A.S.D. Real Valsinello  la violazione di cui all’art. 4, commi I e II, Codice di Giustizia Sportiva a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le violazioni ascrivibili al proprio Presidente ed dell’altro tesserato.

Con raccomandata con ricevuta di ritorno del 27.10.2009, anticipata via fax a norma degli art. 41 e 38 Codice di Giustizia Sportiva, e regolarmente notificata a mezzo posta, venivano contestate ai soggetti deferiti le violazioni di cui sopra e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 23.11.2009, alle ore 16,30, con relativo termine a difesa per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi.

I soggetti deferiti non hanno fatto pervenire memoria difensiva ed all’udienza è comparso il solo sig. Zocaro Marco ed il rappresentante della Procura Federale, l’Avv. Marco Mattioli.

Il rappresentante della Procura ha illustrato le ragioni del deferimento e dopo ampia discussione, ha concluso per l’applicazione delle seguenti sanzioni: la squalifica per mesi Zocaro Marco, inibizione per mesi tre  al De Cillis Giuseppe nonché l’ammenda di €400,00 in danno della Società.

Osserva la Commissione che le contestazioni mosse ai soggetti deferiti non trovano sufficiente  riscontro negli atti acquisti al procedimento atteso che l’aver svolto, quale calciatore più anziano in campo le funzioni tipiche del capitano dando suggerimenti ai propri compagni, non può equivalere all’effettivo svolgimento delle funzioni proprie dell’allenatore ben più ampie rispetto a quelle svolte dallo stesso Zocaro.

Questi peraltro, si è limitato a dare indicazioni di natura tecnica ai propri compagni nel periodo limitato di tempo che è intercorso tra l’abbandono della conduzione tecnica della squadra da parte del tecnico abilitato e la squalifica fino al  31.05.09 deliberata  nei suoi confronti dagli Organi della Giustizia sportiva .

Al proscioglimento dall’addebito nei confronti dello Zocaro consegue inevitabilmente il proscioglimento degli altri soggetti deferiti.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare proscioglie i soggetti deferiti dagli addebiti  loro contestati.

Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.

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