COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°28 del 03/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. GIOVANILE CHIETI AVVERSO

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul

Comunicato Ufficiale N°28 del 03/12/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. GIOVANILE CHIETI AVVERSO LE SANZIONI (PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3; UN PUNTO DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA; AMMENDA DI EURO 103,00 ADOTTATE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA S.S.D. ATESSA VAL DI SANGRO A.r.l. / GIOVANILE CHIETI, CHE AVREBBE DOVUTO DISPUTARSI L’1/11/09 PER IL CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI (C.U. n° 24 del 5.11.09 – C.R.A.).

  Con appello proposto in data 11.11.2009, la Società Giovanile Chieti ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. in danno della stessa società per non essersi presentata in campo.

  Osserva la Commissione che ai sensi dell’art. 55, comma II, N.O.I.F., la competenza a decidere spetta al Giudice Sportivo al quale, pertanto, vanno rimessi gli atti.

  Per questi motivi, la Commissione Disciplinare ,

DELIBERA

di rimettere gli atti al Giudice Sportivo.

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