COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 17/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE CAMELI MICHAEL (SOCIETA’ A.S.D.
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°31 del 17/12/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DEL CALCIATORE CAMELI MICHAEL (SOCIETA’ A.S.D. CALCIO PESCARAMANZIA) AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GIORNATE INFLITTAGLI DAL GIUDICE SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA ATERNUM / CALCIOPESCARAMANZIA DISPUTATA IL 21/11/09 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. n° 16 DEL 26/11/09 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA).
Con appello ritualmente proposto, il calciatore Cameli Michael, tesserato con la Società Calcio Pescaramanzia, ha impugnato e chiesto la riduzione della squalifica inflittagli dal G.S. per avere colpito un avversario al capo con un pugno.
L’appellante ha dedotto di avere agito d’impulso a seguito di una entrata a gamba tesa sul petto da parte dell’avversario ma che, in ogni caso, lo stesso continuava a giocare fino al termine della partita.
Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è fondato e meritevole di accoglimento, per quanto di ragione.
Dagli atti ufficiali in possesso del Comitato Regionale risulta, infatti, che il gesto, seppure censurabile, deve essere qualificato come una reazione smodata, piuttosto che un vero e proprio atto di violenza senza, peraltro, conseguenza fisiche nei confronti dell’avversario.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Cameli Michael tre gare, disponendo restituirsi la tassa versata.