COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 17/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEI SIGG.RI D’ALOISIO VINCENZO, PRESIDENTE

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul

Comunicato Ufficiale N°31 del 17/12/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

DEFERIMENTO DEI SIGG.RI D’ALOISIO VINCENZO, PRESIDENTE DELLA A.S.D. BRECCIAROLA E TACCONELLI MARCELLO, PER VIOLAZIONE IL PRIMO ALL’ART. 1, COMMA I CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE AGLI ARTICOLI 40 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D., ALL’ARTICOLO 35, COMMA I E 2 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO; IL SECONDO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA I CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE AGLI ARTICOLI 40 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D., LA SOCIETÀ A.S.D. BRECCIAROLA PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI I , CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA.

  Con nota del 27.08.2009, il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i Sigg.ri di cui in epigrafe per rispondere delle contestazioni sopra formulate per avere:

- il Tacconelli Marcello per avere assunto la guida tecnica della A.S.D. Brecciarola sprovvisto della necessaria abilitazione;

- il Sig. D’Aloisio Vincenzo, presidente delle A.S.D. Brecciarola, per aver fatto assumere la conduzione tecnica della società da un soggetto non abilitato per tale funzione consentendogli di sedere in panchina in veste di allenatore;

- le Società A.S.D. Brecciarola la violazione di cui all’art. 4, commi I Codice di Giustizia Sportiva a titolo di responsabilità diretta con riferimento alla condotta ascrivibile al proprio Presidente.

Con raccomandata con ricevuta di ritorno del 03.11.2009, anticipata via fax a norma degli art. 41 e 38 Codice di Giustizia Sportiva, e regolarmente notificata a mezzo posta, venivano contestate ai soggetti deferiti le violazioni di cui sopra e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 14.12.2009, alle ore 16,00, con relativo termine a difesa per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi.

  All’udienza  compariva per la Procura Federale, l’Avv. Marco Mattioli nonché il presidente della A.S.D. Brecciarola Sig. D’Aloisio Vincenzo, il sig. D’Aloisio Loris legale rappresentante della A.S.D. Brecciarola nessuno è comparso per il Sig. Tacconelli Marcello. Il Sig. Tacconelli e D’Aloisio Vincenzo facevano pervenire scritti difensivi.

  I soggetti deferiti presenti chiedevano, ai sensi dell’art. 23 C.G.S., l’applicazione delle sanzioni su richiesta della parte, sanzioni che venivano concordate nella misura di: mesi 2 di inibizione per il Sig. D’Aloisio Vincenzo per la Società A.S.D. Brecciarola € 400,00 di ammenda.

  Il rappresentante della Procura ha illustrato le ragioni del deferimento in relazione alle posizioni del soggetto deferito non comparso e dopo breve discussione, ha concluso per l’applicazione della sanzione inibizione per mesi tre.

Osserva la Commissione che le contestazioni mosse ai restanti soggetti deferiti trovano riscontro negli atti ufficiali acquisti al procedimento.

  Tenuto conto della particolarità della situazione nonché della categoria di appartenenza, ritiene la Commissione che sia equo applicare le sanzioni che seguono.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare dichiara, a richiesta delle parti, la responsabilità del Sig. D’Aloisio Vincenzo e della Società A.S.D. Brecciarola applicando agli stessi le seguenti sanzioni: mesi 2 di inibizione per il Sig. D’Aloisio Vincenzo, per la Società A.S.D. Brecciarola € 400,00 di ammenda. Ritenuta altresì la responsabilità dell’ altro soggetto deferito applica la seguente sanzione dell’ inibizione per mesi due.

Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.

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