COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°28 del 03/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEI SIGG.RI RAGLIONE VINICIO, PRESIDEN

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul

Comunicato Ufficiale N°28 del 03/12/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

DEFERIMENTO DEI SIGG.RI RAGLIONE VINICIO, PRESIDENTE DELLA ASD SAN BENEDETTO DEI MARSI E LIBERALE DAVID, PER VIOLAZIONE IL PRIMO DELL’ART. 1, COMMA I CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE AGLI ARTICOLI 40 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. E DELL’ART. 35, COMMA I E II  DEL REGOLAMENTO PER IL SETTORE TECNICO ED IL SECONDO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA I CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE ALL’ART.40 DEL REG. DELLA LND. LA SOCIETÀ S.S. SAN BENEDETTO A.S.D. PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI I, CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA.

  Con nota del 05.05.2009, il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i Sigg.ri di cui in epigrafe per rispondere delle contestazioni sopra formulate per avere:

- il Raglione Vinicio consentito nel corso della stagione 2008/2009 ha fatto assumere la conduzione tecnica della società al sig. Liberale David, calciatore tesserato per la S.S. San Benedetto dei Marsi, non abilitato per la funzione consentendo a quest’ultimo di sedere in panchina in veste di allenamento;

 - il sig. Liberale David assunto la guida tecnica della Società S.S. San Benedetto ASD, sprovvisto della necessaria abilitazione;

- la società Società S.S. San Benedetto dei Marsi la violazione di cui all’art. 4, commi I e II, Codice di Giustizia Sportiva a titolo di responsabilità diretta, con riferimento alla condotta ascrivibile al proprio Presidente.

Con raccomandata con ricevuta di ritorno del 29.10.2009, anticipata via fax a norma degli art. 41 e 38 Codice di Giustizia Sportiva, e regolarmente notificata a mezzo posta, venivano contestate ai soggetti deferiti le violazioni di cui sopra e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 30.11.2009, alle ore 16,00, con relativo termine a difesa per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi.

I soggetti deferiti non hanno fatto pervenire memoria difensiva ed all’udienza è comparso il rappresentante della Procura Federale, l’Avv. Marco Mattioli ed il solo sig. Raglione Vinicio il quale ha sostenuto che, in realtà, il Liberale in quanto calciatore tesserato per la Società si sarebbe limitato a dare consigli ai propri compagni dalla panchina e, solo per errore da parte di un dirigente nella compilazione di una distinta di gara, sarebbe stato indicato quale allenatore.

Il rappresentante della Procura ha illustrato le ragioni del deferimento ed ha concluso per l’applicazione delle seguenti sanzioni: la squalifica per 5 gare al calciatore Liberale David ; 3 mesi di inibizione al sig. Raglione Vinicio , nonché l’ammenda di €600,00 in danno della Società.

  Osserva la Commissione che le contestazioni mosse ai soggetti deferiti trovano  riscontro negli atti acquisti al procedimento atteso che dalla distinta di gara compilata in occasione della gara S.S. San Benedetto dei Marsi / S. Pelino disputata il 21.12.2008, il Liberale David figura effettivamente come allenatore della squadra. Tale documento dimostra chiaramente che, seppure in una isolata occasione, il Liberale ha svolto formalmente le funzioni di allenatore senza essere in possesso della relativa qualifica federale.

Tenuto conto della particolarità della situazione nonché della categoria di appartenenza, ritiene la Commissione che sia equo applicare le sanzioni che seguono nei confronti dei soggetti deferiti: squalifica per tre gare al calciatore Liberale David; n.1 mesi di inibizione al Presidente sig. Raglione Vinicio; €300,00 di ammenda alla Società  S.S. San Benedetto ASD

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare dichiara la responsabilità dei soggetti deferitti e, per l’effetto applica agli stessi tre gare al calciatore Liberale David; n.1 mesi di inibizione al Presidente Sig. Raglione Vinicio; €300,00 di ammenda alla Società  S.S. San Benedetto dei Marsi.

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