COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 24/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ FALCHI FANO AVVERSO LA DECISION

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul

Comunicato Ufficiale N°33 del 24/12/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

APPELLO DELLA SOCIETA’ FALCHI FANO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (RIPETIZIONE INCONTRO) IN RELAZIONE ALLA GARA D.D. FRONDAROLA / FALCHI FANO, DISPUTATA IL 22/11/09 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, GIRONE “G”. (C.U. n° 28 del 3.12.09 – C.R.A.).

  Con appello ritualmente proposto, la Società Falchi Fano ha impugnato il provvedimento sopra specificato, con il quale il G.S. ha disposto la ripetizione della gara di cui in epigrafe sul presupposto che non vi fossero le condizioni per la sospensione.

  La società appellante ha dedotto che, invece, la decisione del G.S. non sia condivisibile, posto che la sospensione della gara è stata adotta dall’arbitro per fatti e comportamenti antisportivi e violenti addebitabili esclusivamente alla squadra e ai sostenitori avversari.

  Osserva la Commissione che l’appello è infondato, atteso che dagli atti ufficiali di gara in possesso di questo Comitato risulta che l’arbitro ha erroneamente disposto la sospensione della gara, senza prendere i provvedimenti previsti dalla normativa di riferimento, in assenza di concreto pericolo per la sua incolumità.

  Per questi motivi, la Commissione Disciplinare

DELIBERA

di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la tassa versata.

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