COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 24/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE TORRIE

  COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul

Comunicato Ufficiale N°33 del 24/12/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

APPELLO DEL CALCIATORE TORRIERI DANIELE DELLA SOCIETA’ CASTIGLIONE M.R. AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.03.2010 INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ARSITA / CASTIGLIONE M.R. DISPUTATA IL 11/11/09 PER IL TORNEO REGIONALE “COPPA ABRUZZO” (C.U. n° 26 DEL 19/11/09 C.R.A.).

  Con appello ritualmente proposto, il calciatore Torrieri Daniele ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per avere a seguito di decisione arbitrale strattonato il direttore di gara spingendolo al momento della sua espulsione.

  Ha dedotto l’appellante che di aver preso per un braccio il direttore di gara ma solo per chiedere spiegazioni in merito all’annullamento di una rete che avrebbe consentito al Castiglione di superare il turno; lo stesso direttore di gara pertanto sarebbe incorso in un evidente scambio di persona. In ogni caso l’appellante ha prodotto copie di provvedimento del Giudice Sportivo che, per analoghi comportamenti, ha sanzionato in misura più lieve i relativi autori.

L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato gli originari riferimenti.

  Osserva la Commissione che, alla luce delle precisazioni fornite dal direttore di gara, appare da escludere l’avvenuto scambio di persona. La sanzione inflitta dal primo Giudice và peraltro lievemente ridotta sul presupposto che il comportamento tenuto dal Torrieri possa essere qualificato come un atto di protesta smodata piuttosto che come un vero e proprio atto di deliberata violenza.

  Per questi motivi, la Commissione Disciplinare

DELIBERA

di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Torrieri Daniele fino al 31.01.2010, disponendo restituirsi la tassa versata.

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