COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 07/10/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 27 del 07/10/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
6.1 DEFERIMENTO A CARICO DELLA SOCIETA’ LIBERTAS SCANZANO IN PERSONA DEL PRESIDENTE P.T. SIG. TODARO NICOLINO E DEL CALCIATORE DI PINTO DOMENICO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 e 4 C.D.S. (PROC. N. R.G. Disc. 01/09-10) - Seduta del 28.09.2009 -
Con nota trasmessa in data 26.05.2009 prot. 7743/567 pf08-09- GR/mg ricevuta in data 8.06.2009 la Procura Federale deferiva innanzi a questa Commissione Disciplinare il calciatore Di Pinto Domenico per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. per avere aggredito un calciatore della soc. Santa Maria Verderuolo Calcio a 5 poco prima dell’inizio della gara del 2.10.2008, tra Libertas Scanzano e Santa Maria Verderuolo nonchè la soc. ASD Libertas Scanzano in persona del Presidente p.t. a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 C.G.S.
Contestati ritualmente gli addebiti, fissata l’udienza dibattimentale, nella seduta del 28.09.2009 celebrata in assenza dei deferiti i quali, benché ritualmente convocati, non facevano pervenire nessun legittimo impedimento e/o memoria difensiva ad eccezione di una nota inviata via fax in data 28.09.2009 da parte del Presidente della società Libertas Scanzano con cui lo stesso rappresentava l’impossibilità ad essere presente e ribadendo piena fiducia nell’operato della G.S.
Ascoltato il relatore e le richieste formulate dal sostituto Procuratore il quale, ritenuta provata la violazione delle norme contestate, richiedeva per il sig. Di Pinto Domenico la squalifica per n. 5 giornate e per la società ASD Libertas Scanzano l’ammenda di € 1.500,00.
Considerato che dalle indagini svolte dal Collaboratore della Procura Federale risultano provati i fatti contestati agli odierni incolpati. In particolare dall’istruttoria è emerso che prima della gara del 2.12.2008, valevole quale semifinale di ritorno di Coppa Italia Regionale di calcio a 5 Libertas Scanzano – Santa Maria Verderuolo, un calciatore della società ospitata Lotito Luca veniva avvicinato dal sig. Di Pinto Domenico tesserato della soc. Libertas Scanzano che lo colpiva con calci nelle parti basse del corpo, provocandogli dolore tale da non consentirgli di partecipare alla gara. Tale episodio di violenza, pur non essendo stato rilevato dal D.G. della gara in quanto lo stesso si trovava nel suo spogliatoio e udiva solo delle urla provenire dal corridoio, trova riscontro negli altri elementi acquisiti. Per prima cosa dall’istruttoria è emerso un notevole astio e rancore maturato dal Di Pinto nella gara di andata svoltasi a Potenza nei confronti del Lotito, tanto che l’incolpato dichiarava al Collaboratore della Procura Federale testualmente : “ … mi sono avvicinato al sig. Lotito Luca e l’ho aggredito verbalmente dicendogli qualche frase offensiva …. Preciso di non aver colpito il sig. Lotito…. Nella partita di andata tra me e il sig. Lotito vi sono stati solo alcuni falli di gioco…. In occasione della gara di andata durante il terzo tempo ossia durante il saluto di fine gara io volutamente non ho ritenuto necessario stringere la mano del sig. Lotito Luca”.
In secondo luogo le dichiarazioni dei calciatori e dirigenti della soc. ASD Santa Maria Verderuolo appaiono univoche, non contraddittorie e confermano l’atto di violenza ai danni del loro compagno tant’è che la stessa società, nell’immediatezza dei fatti prima si rivolgeva al D.G. per rappresentare l’accaduto e successivamente presentava allo stesso riserva scritta, circostanze queste che trovano conferma negli atti e nelle dichiarazioni del D.G. .
A ciò vi è da aggiungere, nel caso di specie, l’evidente premeditazione del gesto di violenza, avvenuto prima dell’inizio della gara e al momento dell’ingresso nell’impianto di giuoco della soc. Santa Maria Verderuolo.
Ciò posto si ritiene che il comportamento posto in essere dal tesserato Di Pinto Domenico rappresenta un grave atto di violenza ai danni di un avversario avvenuto in occasione di una gara e che, pertanto, lo stesso deve essere sanzionato ex art. 19 C.G.S. come da dispositivo.
Quanto alla soc. Libertas Scanzano, rilevato che per espressa previsione del vigente C.G.S. le società rispondono oggettivamente dell’operato e dei comportamenti dei propri tesserati e tenuto conto del comportamento collaborativo messo in atto dalla società e dai propri dirigenti per i fatti per cui è procedimento, si ritiene di contenere al minimo edittale la sanzione inflitta alla stessa.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale presso il C.R. Basilicata, in accoglimento del proposto deferimento, Visti gli artt. 1, 4, 18 e 19
DELIBERA
- di infliggere al calciatore Di Pinto Domenico la squalifica fino a tutto il 31 gennaio 2010;
- di infliggere alla società ASD Libertas Scanzano l’ammenda di € 250,00.