COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 25/11/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 45 del 25/11/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
6.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ RAPOLLA (2^ CATEGORIA) AVVERSO DECISIONI ASSUNTE DAL G.S. IN ORDINE ALLA GARA SAN NICOLA – RAPOLLA DELL’1.11.2009, PUBBLICATE SUL CU N.38 DEL 4.11.2009.
Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società RAPOLLA avverso le decisioni del G.S. pubblicate sul CU n. 38 del 4.11.2009 con cui venivano inflitte alla predetta società: la perdita della gara San Nicola-Rapolla dell’1-11-2009, l’ammenda di € 200.00; ai calciatori LAPOLLA RAFFAELE e CAGGIANO MICHELE le squalifiche rispettivamente fino al 30.06.2011 e fino al 31.12.2013;
Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto rituale richiesta;
Letti il rapporto di gara e l’allegato supplemento;
Preso atto che le argomentazioni difensive della società reclamante non trovano riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara dai quali emerge che al 17° del primo tempo, a seguito della concessione di un calcio di rigore alla società ospitante, icalciatori della società Rapolla protestavano nei confronti del D.G. in maniera veemente; in particolare il calciatore LAPOLLA RAFFAELE, dapprima apostrofava il D.G. con espressioni irriguardose ed ingiuriose e successivamente lo spingeva con entrambe le mani all’altezza della gola, provocandogli escoriazioni e rossore. Il D.G. riusciva a sanzionare il predetto calciatore con l’espulsione ma, a seguito di ciò, i calciatori ed alcuni dirigenti e componenti della panchina avversaria, lo rincorrevano, minacciandolo ed insultandolo. Nell’allontanarsi, il D.G. veniva raggiunto dal calciatore CAGGIANO MICHELE che lo spingeva in maniera violenta facendolo cadere e, una volta a terra, lo colpiva con un calcio alla spalla che provocava al D.G. dolore e limitazione nei movimenti. Raggiunto lo spogliatoio, il D.G. comunicava la sospensione della gara;
Preso atto, altresì, che il D.G. lo stesso giorno veniva refertato presso il pronto soccorso dell’Ospedale San Carlo di Potenza con la seguente diagnosi “trauma contusivo alla spalla destra, escoriazioni” con prognosi di gg.5;
Considerato che dall’istruttoria espletata e dalla documentazione acquisita in atti si evince una oggettiva impossibilità dal parte dell’arbitro a proseguire l’incontro, stante la violenza subita e le conseguenze fisiche riportate a seguito dell’aggressione, da cui scaturisce la inevitabile decisione di sospendere la gara;
Ritenuto, alla luce della gravità dei fatti così come scaturenti dagli atti ufficiali, che le decisioni del G.S. appaiono congrue e proporzionate anche con riferimento alle sanzioni inflitte ai calciatori ed alla società per responsabilità oggettiva;
P.Q.M.
· rigetta il proposto reclamo e conferma integralmente le decisioni del G.S.;
· dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.