COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 02/12/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 47 del 02/12/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
6.3 RECLAMO DELLA SOCIETA’ DINAMO VIGGIANO (3^ CATEGORIA) AVVERSO SQUALIFICA PER 4(QUATTRO) GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE DE CUNTO VINCENZO, COME DA CU N. 9 DELL’11.11.2009.
Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società DINAMO VIGGIANO avverso la squalifica per 4(quattro) gare inflitte dal G.S. al calciatore DE CUNTO VINCENZO e pubblicata sul CU n. 9 dell’11.11.2009;
Letti gli atti ufficiali di gara;
Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto rituale richiesta;
Accertato che il calciatore DE CUNTO poneva in essere un comportamento gravemente antisportivo;
Considerato che i fatti come riportati nel referto arbitrale rientrano nella violazione prevista dall’art. 29, comma 4, lettera a, del C.G.S., aggravata dalla rivestita qualifica di capitano della squadra;
P.Q.M
· in parziale accoglimento del proposto reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore DE CUNTO VINCENZO a 3(tre) giornate;
· dispone la restituzione della tassa reclamo.