COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°13 del 23/09/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale  

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N°13 del 23/09/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

 

  DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE

a carco sigg.BORGHI ANDREA e FURLONI FABIO, calc.A.C.D. Carpineti, COSTI WALTER, Presidente A.C.D.Carpineti, COSTI STEFANO, dirigente A.C.D.Carpiteti e A.C.D. CARPINETI – camp. II^ categoria,

  Con nota 8.6.2009 prot. n. 8016/910, il Vice Procuratore Federale,

- visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S.,

-  ha deferito a questa C.D le parti sopra indicate, perché rispondano :

-  i sigg.BORGHI ANDREA e FURLONI FABIO, della violazione dei doveri di lealtà e probità di cui all’art.1, comma 1, del C.G.S., anche in relazione all’art.23, comma 1, delle N.O.I.F., per avere, nel corso della stagione sportiva 2008-2009, di fatto, assunto la conduzione tecnica della squadra A.C.D.CARPINETI, in assenza di regolare e necessaria abilitazione;

- il sig.COSTI STEFANO, della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., per avere, nel corso della stagione sportiva 2008-2009, di fatto acconsentito di figurare nelle distinte gara quale allenatore dell’A.C.D.CARPINETI, in assenza di regolare e necessaria abilitazione per tale qualifica;

  - il sig.COSTI WALTER, Presidente dell’A.C.D.CARPINETI,  della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., in riferimento all’art.23, comma 1, delle N.O.I.F., per avere consentito ai sigg.Borghi Andrea e Furloni Fabio di svolgere attività di allenatore, pur non avendone titolo, e per aver consentito al sig.Costi Stefano di figurare nelle distinte di gara quale allenatore dell’A.C.D.CARPINETI, in assenza di regolare e necessaria abilitazione per tale qualifica;

- la società A.C.D.CARPINETI,  a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., per le condotte ascrivibili al proprio Presidente ed ai propri tesserati.

  Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, le parti deferite hanno depositato memorie difensive.

  I sigg.BORGHI e FURLONI escludono, nella maniera più assoluta, di aver svolto l’attività di allenatore dell’A.C.D.Carpineti. sia nel periodo in cui il ruolo di allenatore era svolto dal sig.Bondi Fabrizio, sia dopo che questi era stato esonerato. Con riferimento al ruolo, rispettivamente, di capitano e vice capitano della squadra e per il rapporto di amicizia con il Presidente sig.Costi Walter, hanno cercato di seguire la squadra nel migliore dei modi. Dichiarano inoltre di non aver mai fornito indicazioni di natura tecnica o tattica.

  Il sig.COSTI STEFANO ammette di essere stato inserito nelle distinte alla voce allenatore e che, durante le gare, consultandosi con il Presidente, cercava di aiutare i giocatori in campo. “Non sono in grado di dire se potevo essere considerato l’allenatore della squadra, in quanto svolgevo il ruolo di accompagnatore”.

  Il sig.COSTI WALTER dichiara : 1) di assumersi la responsabilità per aver consentito al sig.Costi Stefano di figurare nelle distinte quale allenatore, in assenza di regolare e necessaria abilitazione; 2) di assumersi la responsabilità di aver svolto l’attività di allenatore, pur non avendone titolo, dopo l’esonero del sig.Bondi, sino al termine della stagione; 3) che i sigg.Borghi e Furloni non hanno mai svolto l’attività di allenatore per conto dell’A.C.D.Carpineti; 4) che il sig.Costi Stefano, pur figurando nella distinta come allenatore, non ha mai assunto nessuna decisione di carattere tecnico, ma ha sempre eseguito le indicazioni in buona sostenza da lui fornite. Chiede che ai sigg.Borghi e Furloni  non vengano applicate sanzioni; che al sig.Costi Stefano non venga applicata o venga applicata la sanzione dovuta in forma ridotta; che, per i fatti contesati ai sigg.Borghi e Furloni,  gli vengano applicate le sanzioni per avere, di fatto, assunto la conduzione tecnica dell’A.C.D. Carpineti e, conseguentemente, all’A.S.D.Carpineti per i fatti a lui contestati personalmente. Comunica, inoltre “che siamo impossibilitati per problemi di lavoro, a partecipare al procedimento in data 21.9.2009”.

Il rappresentante della Procura Federale, avv.MASSIMO GIUSEPPE ADAMO,  dopo  ampia disamina  dei fatti contestati, soffermandosi in particolare sulla posizione dei sigg.BORGHI e FURLONI, a proposito dei quali il sig.COSTI WALTER, Presidente dell’A.S.D.Carpineti,  ebbe a dichiarare al Collaboratore della Procura Federale, in data 6.6.2009, che “il Consiglio Direttivo decideva di sollevare temporaneamente il Bondi dalla funzione di allenatore e di affidare la squadra, sempre temporaneamente, al capitano ed al vice capitano Borghi Andrea e Furloni Fabio, che hanno molto ascendente sui compagni di squadra”,  conclude la sua requisitoria chiedendo che debbansi affermare, a carico delle parti deferite le violazioni loro ascritte con : la inibizione per mesi 5 per il sig.COSTI WALTER, la inibizione per mesi 3 per il sig.COSTI STEFANO, con la squalifica per mesi 4 per il calc.BORGHI ANDREA , con la squalifica per mesi 3 al calc.FURLONI FABIO e l’ammenda di € 500 a carico dell’A.C.D.CARPINETI., 

La Commissione,

-  letto il deferimento;

-  sentite le richieste  avanzate dal rappresentante della Procura Federale ;

-  avute presenti le argomentazioni svolte dalle parti;

-  valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integri le violazioni, come sopra loro ascritte,

-  visti gli art. 18 e 19  del C.G.S.;

d e l i b e r a

  - di infliggere :  ai sigg. BORGHI ANDREA e FURLONI FABIO la squalifica per mesi  2, al sig. COSTI STEFANO la inibizione per mesi 3, al sig. COSTI WALTER la inibizione per mesi 5 ed all’A.C.D. CARPINETI  l’ammenda di € 300.

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