COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°15 del 07/10/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°15 del 07/10/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE
a carico calc.DURON JAN e F.C. RONCOFREDDO – camp. III^ categoria
Con nota 13.7.2009 prot. n. 354/480 il Sostituto Procuratore Federale,
- visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S.,
- ha deferito a questa C.D. le parti sopra indicate, perché rispondano :
- il sig. DURON JAN, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., in relazione all’art. 40, comma 11 bis delle N.O.I.F., per avere dichiarato in modo mendace, al fine di permettere il suo tesseramento per il F.C. Roncofreddo 2003, di non essere mai stato tesserato per Federazione estera, nonostante il tesseramento per la Federazione slovacca, per la compagine Druzstevnik Kvacany;
- la società F.C. RONCOFREDDO 2003, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.4, comma 2, del C.G.S., nelle violazioni ascritte al predetto calciatore ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.
Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, nulla è pervenuto dalle parti.
Il rappresentante della Procura Fedrale, dr.VINCENZO POSTIGLIONE, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la violazione di cui all’art.1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., in relazione all’art. 40, comma 11 bis, delle N.O.I.F. da parte del sig.DURON JAN con la squalifica per mesi 6, con conseguente responsabilità oggettiva della società F.C.RONCOFREDDO con l’ammenda di € 500.
La Commissione,
- letto il deferimento;
- sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ;
- valutato che il comportamento messo in atto dal sig. DURON JAN integri le violazioni, come sopra, a lui ascritte, con conseguente responsabilità oggettiva della società F.C.RONCOFREDDO,
visti gli artt. 18, 19 del C.G.S.;
d e l i b e r a
- di infliggere : al sig. DURON JAN la squalifica per mesi 3 ed alla società F.C. RONCOFREDDO l’ammenda di € 500.
Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.