COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°15 del 07/10/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N°15 del 07/10/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE a carico sigg.TANSINI ROBERTO, CEVOLANI GABRIELE, RASTELLI NINO, MANUCCI FRANCO, TRAZZI EVERARDO, ZAFFAGNINI LUIGI, SCALESE POMPEA ANGELINA, CHIERICATI MAURIZIO, DAL MONTE VINCENZO, VALLICELLLI VAINER , TESTA GIOVANNI e società A.S.D.C. BERCETO, CLUB BIANCOCELESTE, A.S.FIDENTINA, A.S.D. LAVEZZOLA, F.C. POGGESE, A.S.D. SIMEX CONSELICE, campionato di Promozione- stag.sportiva 2007/2008, A.S.D. LAGARO CALCIO, A.S.D. MIRABELLO, A.C. SOLAROLO, A.S.SPILAMBERTESE e G.S.D.VILLANOVA 96, campionato di I^ categoria-stag.sportiva 2007/2008

  Con  nota 19.6.2008 rep.n. 8413/1330 il Vice Procuratore Federale ha deferito a questa C.D., ai sensi dell’art.32 comma 4 del C.G.S. le parti sopra indicate, perché rispondano :

- i sigg.TANSINI ROBERTO, CEVOLANI GABRIELE, RASTELLI NINO, MANUCCI FRANCO, TRAZZI EVERARDO, ZAFFAGNINI LUIGI, SCALESE POMPEA ANGELINA, CHIERICATI MAURIZIO, DAL MONTE VINCENZO, VALLICELLI VAINER e TESTA GIOVANNI, della violazione di cui all’art. 1 del C.G.S., in relazione all’art. 32, commi 1 e 7 del Regolamento della L.N.D., come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n. 1 della L.N.D., per come richiamate al capitolo A3 - lett. f, per le società di Promozione e del capitolo A4 lett. f) per le società di Prima categoria, per avere contravvenuto all’obbligo di svolgere attività giovanile con la propria squadra al Campionato Juniores e  Giovanile Allievi o Giovanissimi, indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, oppure, in alternativa, al Campionato Juniores-Under 18, nella stagione sportiva 2007/2008;

- le società A.S.D.C. BERCETO, CLUB BIANCOCELESTE, A.S. FIDENTINA, A.S.D. LAVEZZOLA, F.C. POGGESE, A.S.D. SIMEX CONSELICE, A.S.D. LAGARO CALCIO, A.S.D. MIRABELLO, A.C. SOLAROLO, A.S. SPILAMBERTESE e G.S.D. VILLANOVA per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per le violazioni ascritte ai rispettivi Presidenti.

Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, l’A.S.D.C. BERCETO, l’A.S.FIDENTINA,  che è anche presente all’odierno dibattimento,  e l’A.C.SOLAROLO hanno fatto pervenire memorie difensive. L’A.S.C.D. BERCETO, nel mettere in evidenza che il Comune di Berceto è posto al confine con la regione Toscana e dista circa 60 chilometri dal capoluogo provinciale(Parma) e conta una popolazione di circa 2.000 abitanti, sottolinea la difficoltà di reperire ragazzi per costituire squadre da iscrivere ai campionati giovanili.

L’A.S. FIDENTINA fa presente che dall’anno 2001, per espressa volontà dell’amministrazione comunale, una società denominata Fidenza Scuola Calcio-Team Fidenza gestisce  l’attività di calcio giovanile che si svolge nel comune di Fidenza, all’infuori della categoria Allievi che è gestita dal Fidenza.  Da questo si evince la difficoltà per l’A.S.Fidentina di realizzare una attività di calcio giovanile. Inoltre una società semiprofessionistica  di basket catalizza l’attenzione di numerosi ragazzi. Ritiene di non essere direttamente responsabile per aver contravvenuto ai regolamenti federali.

L’A.C. SOLAROLO fa presente che, unitamente all’U.S. Bagnara partecipa all’attività giovanile nell’A.P.D. Intercomunale Solarolo – Bagnara, che è attiva negli impianti sportivi dei due comuni confinanti fra loro. Sottolinea la difficoltà di poter mettere insieme, al solo suo nome, una squadra per le competizioni giovanili. 

Il rappresentante della Procura Federale, dott.VINCENZO POSTIGLIONE,  dopo  ampia disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare  la violazione  di cui all’art. 1 del C.G.S., in relazione all’art. 32, commi 1 e 7 del Regolamento della L.N.D., come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n.1 della L.N.D., per come richiamate al capitolo A3 – lett.f per le società di Promozione e del capitolo A 4 – lett. f per le società di I^ categoria, con la inibizione per giorni 15 dei sigg. TANSINI ROBERTO, CEVOLANI GABRIELE, RASTELLI NINO, MANUCCI FRANCO, TRAZZI EVERARDO, ZAFFAGNINI LUIGI, SCALESE POMPEA ANGELINA, CHIERICATI MAURIZIO, DAL MONTE VINCENZO, VALLICELLI VAINER e TESTA GIOVANNI,  con conseguente responsabilità diretta a carico delle società ’ A.S.D.C. BERCETO, CLUB BIANCOCELESTE, A.S. FIDENTINA, A.S.D. LAVEZZOLA, F.C. POGGESE, A.S.D. SIMEX CONSELICE, A.S.D. LAGARO CALCIO, A.S.D. MIRABELLO, A.C. SOLAROLO, A.S. SPILAMBERTESE e G.S.D. VILLANOVA ,  ai sensi dell’art. 4.  comma 1, del C.G.S., con l’ammenda di € 700 per le società di Promozione e di € 500 per le società di I^ categoria..

La Commissione,

- letto il deferimento;

- lette le memorie depositate dall’A.S.C.D. BERCETO, dall’A.S.FIDENTINA e dall’A.C.SOLAROLO;

    - sentite le richieste  avanzate dal rappresentante della Procura Federale ;

- valutato che il comportamento messo in atto dai sigg. TANSINI ROBERTO, CEVOLANI GABRIELE, RASTELLI NINO, MANUCCI FRANCO, TRAZZI EVERARDO, ZAFFAGNINI LUIGI, SCALESE POMPEA ANGELINA, CHIERICATI MAURIZIO, DAL MONTE VINCENZO, VALLICELLI VAINER e TESTA GIOVANNI  integri la violazione di cui all’art. 1 del C.G.S., in relazione all’art. 32, commi 1 e 7 del Regolamento della L.N.D., come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n.1 della L.N.D., per come richiamate al capitolo A3 – lett.f per le società di Promozione e dal capitolo A 4 – lett. f, per le società di I^ categoria,  con conseguente responsabilità diretta delle società A.S.C.D. BERCETO, CLUB BIANCOCELESTE, A.S. FIDENTINA, A.S.D. LAVEZZOLA, F.C. POGGESE, A.S.D. SIMEX CONSELICE, A.S.D. LAGARO CALCIO, A.S.D. MIRABELLO, A.C. SOLAROLO, A.S. SPILAMBERTESE e G.S.D. VILLANOVA, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.;

- precisato che l’ordinamento attuale ritiene soddisfatto l’obbligo di cui al presente deferimento quando l’attività viene svolta direttamente dalle societa’;

- dato atto che, per analoga infrazione relativa alla stagione sportiva 2006/2007, sono state comminate ammende alll’A.S.FIDENTINA ed all’A.S.D. SIMEX CONSELICE;

  - preso atto dell’importo indicato nel C.U. n. 1 quale sanzione da adottare nei confronti delle società di Promozione;

- visti gli artt.  18, 19  e 21 del C.G.S.;

d e l i b e r a

- di infliggere : ai sigg. TANSINI ROBERTO, Presidente  A.S.C.D. Berceto, CEVOLANI GABRIELE, Presidente Persicetana Calcio già Club Biancoceleste,  RASTELLI NINO, Presidente A.S. Fidentina,  MANUCCI FRANCO, Presidente A.S.D.Lavezzola,  TRAZZI EVERARDO, già Presidente F.C. Poggese, ZAFFAGNINI LUIGI, Presidente A.S.D. Simex Conselice, SCALESE POMPEA ANGELINA, Presidente A.S.D. Lagaro Calcio, CHIERICATI MAURIZIO, Presidente A.S.D. Mirabello,  DAL MONTE VINCENZO, Presidente A.C. Solarolo, VALLICELLI VAINER, Presidente A.S.Spilamberto 96 già A.S.Spilambertese e TESTA GIOVANNI, Presidente G.S.Villanova 96 già G.S.D.Villanova,  la inibizione per giorni 15, alle società A.S. FIDENTINA e A.S.D. SIMEX CONSELICE l’ammenda di € 3.500, alle società A.S.C.D. BERCETO, PERSICETANA CALCIO già Club Biancoceleste, A.S.D. LAVEZZOLA e F.C. POGGESE l’ammenda di € 3.000 e alle società A.S.D. LAGARO CALCIO, A.S.D. MIRABELLO, A.C. SOLAROLO, A.S. SPILAMBERTO 96 già A.S. Spilambertese e G.S. VILLANOVA  96 già G.S.D. Villanova  l’ammenda di € 500.

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