COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°16 del 14/10/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N°16 del 14/10/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE a carico POZZI DOMENICO, già dirigente A.S.D.Borgo Tossignano ora A.S.D.Valsanterno e A.S.D.BORGO TOSSIGNANO ora A.S.D.VALSANTERNO – già II^ categoria ora I^ categoria

  Con nota 14.7.2009416/1294, il Sostituto Procuratore Federale,

- visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S.,

- considerata la documentazione fatta pervenire dal Delegato Provinciale di Bologna, dalla quale si evince che il calc.Caruso Michele veniva inserito nella distinta della gara Basca Galliera – Borgo Tossignano dell’8.4.2009, valevole per il campionato provinciale Juniores, consegnata all’arbitro quando, invece, nella copia della distinta rilasciata alla squadra avversaria, al posto del nominato calciatore veniva artatamente inserito il calc. Russo Michele, poiché nei riguardi del Caruso era in corso il provvedimento di squalifica;

- preso atto dell’ammissione di colpa da parte del sig.POZZI DOMENICO, nella qualità di dirigente accompagnatore della società e sottoscrittore della distinta di gara de quo;

- preso atto che il Giudice Sportivo, a seguito dei fatti sopra descritti, ha già assunto provvedimenti in ordine al risultato della gara ed a carico del calc.Caruso;

- ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano:

- il sig.POZZI DOMENICO, nella qualità di dirigente accompagnatore della società BORGO TOSSIGNANO, per la violazione dell’art.1, comma 1, del C.G.S.;

- la società BORGO TOSSIGNANO , a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del C.G.S., per l’operato posto in essere da propri tesserati e da persone che hanno svolto attività nell’ambito o nell’interesse della società.

Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, nulla è pervenuto dalle parti.

Il rappresentante della Procura Federale, avv. PAOLA D’ORSOGNA,  dopo ampia disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite,  con la inibizione per mesi 6 del sig.POZZI DOMENICO e con l’ammenda di € 800 a carico dell’A.S.D.BORGO TOSSIGNANO  ora A.S.D. VALSANTERNO.

La Commissione,

-  letto il deferimento;

-  sentite le richieste  avanzate dal rappresentante della Procura Federale ;

-  valutato che il comportamento messo in atto dal sig.POZZI DOMENICO, integri la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S con conseguente responsabilità  oggettiva della società A.S.D. BORGO TOSSIGNANO ora A.S.D. VALSANTERNO,  ai sensi dell’art. 4 commA  2 del C.G.S.; 

-  visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., 

d e l i b e r a

  - di infliggere al sig. POZZI DOMENICO, dirigente A.S.D. VALSANTERNO l’inibizione per mesi 6 ed alla società A.S.D. VALSANTERNO già A.S.D. BORGO TOSSIGNANO l’ammenda di € 800.

  Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.

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