COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°16 del 14/10/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale  

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N°16 del 14/10/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

 

DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE a carico CALERI ENRICO, già Presidente A.S.C.D. Arcetana e  A.S.C.D.ARCETANA – già camp.Eccellenza ora camp.Promozione

Con nota 13.7.2009 n. 375/889 il Sostituto Procuratore, rilevato

- che l’A.S.C.D.ARCETANA, in data 27.8.2008, inviava richiesta di tesseramento relativa al calc.Rendina Claudio e che detta richiesta risulta firmata dal calciatore medesimo e dal Presidente della società predetta, sig.Enrico Caleri;

- che con comunicazione del 22.10.2008 il sig.Rendina Claudio proponeva reclamo alla Comm.Tesseramenti al fine di ottenere l’annullamento del proprio tesseramento per apocrifia della sottoscrizione a suo nome, in calce alla richiesta di tesseramento, che il calciatore deduceva di non avere mai sottoscritto detto modulo;

- preso atto che la Comm.Tesseramenti accertava che la sottoscrizione apposta sui moduli di tesseramento non poteva essere ascritta al sig. Rendina Claudio e, pertanto, accoglieva il reclamo;

  - che detta pronuncia non è stata impugnata ed è pertanto divenuta definitiva;

  - ritenuto che, sebbene le risultanze dell’indagine non consentano di risalire all’autore materiale del falso, la sottoscrizione e l’invio di una richiesta di tesseramento contenente la falsa sottoscrizione del calciatore abbia integrato la violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall’art.1, comma 1, del C.G.S., anche in relazione all’art.10, comma 2, del C.G.S. ascrivibili al sig.CALERI ENRICO, all’epoca Presidente dell’A.S.C.D. ARCETANA;

-  visto l’art. 32, comma 4, del C.G.S.,

-  ha deferito a questa C.D. le parti sopra indicate, perché rispondano :

-  il sig.CALERI ENRICO della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. , anche in relazione all’art.10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto ed inviato la richiesta di tesseramento del calc.Rendina Claudio, contenente la falsa sottoscrizione del calciatore;

-  la società A.S.C.D. ARCETANA, a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per le violazioni ascritte al Presidente nonché legale rappresentante, all’epoca.

Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, l’A.S.C.D. ARCETANA, che è presente all’odierno dibattimento,  ha fatto pervenire una memoria in cui “afferma, senza tema di smentita che, essendo la dirigenza nuova, siamo completamente all’oscuro di quanto ci viene addebitato; non  abbiamo mai saputo nulla di quanto ci viene contestato. Aggiunge che il calc.Rendina non si è mai presentato né per allenamenti, né per gare amichevoli o ufficiali e non si è mai fatto sentire in merito ad un eventuale tesseramento”.  Preliminarmente, il rappresentante della Procura Federale, avv.PAOLA D’ORSOGNA,  informa di essersi accordata, ex art. 23 del C.G.S.,  con  la A.S.C.D. ARCETANA per l’applicazione di una sanzione ridotta,  che indica nella ammenda di € 666 (anziché € 1.000 come  sanzione base.  Di poi, dopo  disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare : 1) la violazione  di cui all’art. 1, comma 1, anche in relazione all’ artt. 10, comma 2 del C.G.S., da parte del sig.CALERI ENRICO con la inibizione per mesi 6.

La Commissione,

-  letto il deferimento;

-  sentite le richieste  avanzate dal rappresentante della Procura Federale ;

-  valutato che il comportamento messo in atto dal sig.CALERI ENRICO integri la violazione di cui all’art. 1, comma 1, anche in relazione all’ art. 10 comma 2,  con conseguente responsabilità oggettiva dell’A.S.C.D. ARCETANA; 

-  visti gli artt.  18, 19 e  23 del C.G.S.;

-  ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e valutata congrua la sanzione proposta per l’A.S.C.D. ARCETANA, con ordinanza per la stessa non impugnabile, ai sensi dell’art.23 comma 2 del C.G.S.,

d e l i b e r a

  - di infliggere : 1) al sig. CALERI ENRICO la inibizione per mesi 6 ed all’A.S.C.D. ARCETANA l’ammenda di € 666.

  Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it