COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°17 del 21/10/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale  

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N°17 del 21/10/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

 

DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE a carico calc.SASSI STEFANO, tess.A.C.Predappio, GNUDI NICOLA, tess.A.S. Sammartinese Scuola Calcio, SPIGHI MIRKO, tess. F.C.Forlì s.r.l., A.C.PREDAPPIO, A.S.SAMMARTINESE  SCUOLA CALCIO e F.C.FORLI’ s.r.l.

  Con nota 9.9.2009  n. 1157/53, il Vice Procuratore Federale,

  - presa visione di un esposto dell’arbitro della Sezione A.I.A. di Forlì, sig.Greggi Mirko, il quale segnala di aver subito, unitamente ad alcuni suoi amici, atteggiamenti irriguardosi ed aggressivi, consistiti in minacce ed insulti, formulati nei suoi confronti, in due distinte occasioni, in locali pubblici del forlivese, ad opera di alcuni giovani calciatori tesserati per il Predappio  e da tale sig. Giunchi Nicola, da lui riconosciuto con certezza assoluta, poiché nelle settimane precedenti, tramite “Facebook”, lo aveva offeso;

  - preso atto che dalla complessa attività d’indagine posta in essere per addivenire all’identificazione dei responsabili degli atteggiamenti che hanno contrassegnato i due episodi, sono stati individuati, con assoluta certezza, i calciatori SASSI STEFANO, tesserato per l’A.C. Predappio, GIUNCHI NICOLA, tesserato per l’A.S. Sammartinese Scuola Calcio, e SPIGHI MIRKO, tesserato per il F:C:Forlì s.r.l.;

  - avuta conferma dalle testimonianze rese da alcune persone, presenti con il Greggi nei locali, che in entrambe le circostanze, i malintenzionati avevano cercato lo scontro fisico con l’arbitro, costringendo lo stesso ed i suoi accompagnatori ad andar via dai locali per evitare la rissa che gli aggressori intendevano provocare;

  - preso atto delle dichiarazioni rese in sede di audizione da parte dei sigg.GIUNCHI NICOLA, SASSI STEFANO e SPIGHI MIRKO;

  - ha deferito a questa C.D., ai sensi dell’art. 32, comma 4, del C.G.S. le parti sopra intestate, perché rispondano:

  - il calc.SASSI STEFANO, tesserato per l’A.C.PREDAPPIO, della violazione dell’art.1, comma 1, e 5, commI 1 e 4 del C.G.S., per aver tenuto, in due distinte occasioni, in concorso con altri tesserati ed in locali pubblici, un comportamento aggressivo ed oltraggioso, ed avere espresso rilievi lesivi della reputazione e della dignità personale di un tesserato, cui aveva indirizzato un messaggio offensivo tramite Facebook;

  - il calc. SPIGHI MIRKO, tesserato per il F.C. FORLI’ s.r.l., della violazione dell’art.1, comma 1, e 5, commI 1 e 4 del C.G.S., per aver tenuto, in due distinte occasioni, in concorso con altri tesserati ed in locali pubblici, un comportamento aggressivo ed oltraggioso, ed avere espresso rilievi lesivi della reputazione e della dignità personale di un tesserato; 

- il calc. GIUNCHI NICOLA, tesserato per l’A.S. SAMMARTINESE SCUOLA CALCIO, della violazione dell’art.1, comma 1, e 5, commI 1 e 4 del C.G.S., per aver espresso, in concorso con altri tesserati ed in locale pubblico, rilievi lesivi della reputazione e della dignità personale di un tesserato e per non avere impedito che dal proprio computer venisse indirizzato al tesserato medesimo, dal calc.SASSI STEFANO, un messaggio offensivo tramite Facebook;

- le società A.C. PREDAPPIO e F.C. FORLI’ s.r.l.  per responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2,  e 5,  comma 2, del C.G.S., in relazione al comportamento aggressivo, oltraggioso e lesivo della dignità personale di un tesserato tenuta, dal proprio calciatore, rispettivamente,  Sassi Stefano e Spighi Mirko;

-  la società A.S. SAMMARTINESE SCUOLA CALCIO, per responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2,  e 5, comma 2,  del C.G.S., in relazione al comportamento lesivo della dignità personale di un tesserato, tenuto dal proprio calciatore Giunchi Nicola.

Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione il calc.SPIGHI e il F.C.FORLI’ s.r.l. hanno depositato memorie difensive e sono presenti all’odierno dibattimento, assistiti da persona di fiducia.

Il calc.SPIGHI contesta la ricostruzione degli avvenimenti e degli addebiti a lui attribuiti. “Nulla ha commesso in occasione dell’episodio del Pride, per stessa ammissione del Greggi. Nulla ha commesso di rilevante e sanzionabile in occasione dell’episodio di Villa Prati e, comunque, anche a voler dar corso a quanto riferito dall’accusa, ci troveremmo in ipotesi di totale contradditorietà della prova (l’ammissione non spontanea del Greggi del 30 luglio, che contrasta con la restante documentazione versata agli atti). Fa, inoltre, rilevare la discordanza nelle dichiarazioni in atti sul luogo in cui egli avrebbe rivolto un epiteto offensivo all’arbitro, cosa mai avvenuta, né al Pride, né a Villa Prati.  Chiede di essere prosciolto da ogni addebito o, per mero tuziorismo, in via di residuo subordine, il minimo della pena irrogabile. 

Il F.C. FORLI’ s.r.l., dopo avere eccepito in ordine al comma 5 dell’art.4 del C.G.S., sostiene che “l’incolpazione mossa nei confronti del FORLI’ s.r.l. non tiene conto, tra l’altro, di quanto statuito dall’art.11 del C.G.S., comma 1, circa l’esclusione della responsabilità, quando il fatto è commesso per fatti estranei alla gara” e, dopo essersi espresso sulla costituzionalità dell’incolpazione e la mancanza di un nesso di causalità fra i fatti dannosi verificatisi ed il comportamento (commissivo o omissivo) tenuto dalla società FORLI’, Chiede di essere integralmente prosciolta per i fatti addebitati a titolo di responsabilità oggettiva”.

  Preliminarmente, il rappresentante della Procura Federale, dott.VINCENZO POSTIGLIONE,  informa di essersi accordato, ex art. 23 del C.G.S.,  con il calc.SASSI STEFANO per il patteggiamento della sanzione, che indica in 80 giorni di squalifica (anziché 4 mesi come sanzione base), con il calc.GIUNCHI NICOLA per 40 giorni di squalifica (anziché 3 mesi come sanzione base) e con l’A.S.SAMMARTINESE SCUOLA CALCIO per € 200 di ammenda (anziché € 300 come sanzone base).  Di poi, dopo ampia  disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la violazione  di cui all’art. 1, comma 1,  e 5, commi 1 e 4 del C.G.S.,  da parte del calc.SPIGHI MIRKO con la squalifica di mesi 4, e, per conseguente responsabilità oggettiva,  ex art. 4, comma 2,  e 5,  comma 2, del C.G.S.,  l’A.C.PREDAPPIO con l’ammenda di € 500 con diffida e per il F.C. FORLI’ s.r.l. con l’ammenda di € 400 .

La Commissione,

 - dato atto che nell’avviso di convocazione redatto da questa C.D., nell’elencare gli addebiti a carico dell’A.C.Predappio, del  F.C.Forli’ s.r.l. e dell’A.S.Sammartinese Scuola Calcio è stato erroneamente indicata la responsabilità oggettiva “ex art. 4, commi 1 e 5 del C.G.S.” anziché “ex artt. 4, co 2, e 5, co 2,  del C.G.S.”, come correttamente indicato dalla Procura Federale nella comunicazione ufficiale del deferimento datata 9.9.2009, inviata alle predette società;

-  letto il deferimento;

-  sentite le richieste  avanzate dal rappresentante della Procura Federale ;

-  avute presenti le memorie depositate dal calc.SPIGHI e dal F.C. FORLI’ s.r.l., nonché quanto dichiarato in questa sede;

-  osservato che l’art. 11 del C.G.S. richiamato nella memoria del F.C. FORLI’ s.r.l. , riferentesi comunque ad altra situazione,  non è più contenuto  nel vigente testo del C.G.S.;

-  ritenuto che, nei confronti del calc.SPIGHI,  non sia stato esattamente accertato il comportamento lesivo ed oltraggioso della reputazione e dignità personale dell’arbitro, ma solamente un concorso nel comportamento offensivo, oltraggioso e minaccioso tenuto dallo stesso, in gruppo con gli altri calciatori,  in entrambi gli incontri occasionali avuti con l’arbitro;

-  valutata che la condotta messa in atto dal calc.SPIGHI, integri la violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S.,  con conseguente responsabilità oggettiva del F.C. FORLI’ s.r.l.,  ai sensi dell’art. 4 comma 2 del C.G.S.,

-  considerata la responsabilità oggettiva, ex art. 4,  comma 2, del C.G.S.,  derivante all’A.C. PREDAPPIO dal comportamento tenuto dal calc.GIUNCHI NICOLA; 

-  ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e valutate congrue le sanzioni proposte per i calc. SASSI e GIUNCHI nonché per l’A.S.SAMMARTINESE SCUOLA CALCIO, con ordinanza per gli stessi non impugnabile, ai sensi dell’art.23 comma 2 del C.G.S.,

-  visti gli artt.  18, 19 e  23 del C.G.S.;

-   

d e l i b e r a

  - di infliggere : al calc.GIUNCHI NICOLA la squalifica per 40 giorni, al calc.SASSI STEFANO la squalifica per 80 giorni, al calc.SPIGHI MIRKO la squalifica per mesi 2, e le ammende di € 200 all’A.S. SAMMARTINESE SCUOLA CALCIO, di € 300 al F.C. FORLI’ s.r.l. ed all’A.C. PREDAPPIO.

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