COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 18/11/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale   &n

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N°21 del 18/11/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

 

  DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE

A carico sigg. CAVINA ANTONIO, Presidente U.S.D. Classe, BIONDI DANIELE, dirigente U.S.D.Classe e U.S.D. CLASSE – campionato di Promozione

  Con nota 6.10.2009 prot. n. 1657/113, il Vice Procuratore Federale,

  Letta la segnalazione del Presidente del C.R.E.R. il quale, su segnalazione del Presidente della Delegazione Provinciale di Ravenna, chiede di esperire gli opportuni accertamenti in ordine al comportamento dell’U.S.D. Classe quale organizzatrice di un Torneo “ 25^ Festa Dello Sport”, svoltosi dal 23 maggio al 2 giugno 2009, cui potrebbero aver partecipato, nella categoria Juniores, le società Ravenna Calcio e A.C.Cesena;

  presa visione della sopra citata segnalazione del Presidente della Delegazione Provinciale di Ravenna, sig.Rosario Frisenda, nella quale si fa presente :

a)  che all’incirca il 18 maggio 2009 si era presentato presso gli uffici della Delegazione Provinciale il sig.Daniele Biondi, segretario dell’U.S.Classe, con i regolamenti in bozza, per ottenere l’autorizzazione dei Tornei Juniores, Allievi, Giovanissimi, Esordienti e Pulcini, conoscere l’importo delle spese per l’autorizzazione e l’ammontare delle spese arbitrali;

b)  che il 19 maggio 2009 il sig.Biondi presentava solo i regolamenti relativi alle categorie Esordienti e Pulcini, asserendo che i responsabili dell’U.S.D. Classe avevano stabilito che non avrebbero indetto i Tornei delle altre categorie;

c)  che il quotidiano “La Voce” del 5 giugno riportava la notizia che la squadra Berretti del Ravenna Calcio aveva vinto il Torneo della Festa dello Sport di Classe, per il quale non era stata chiesta alcuna autorizzazione;

d)  che da fonti certe si è appreso che le squadre partecipati al Torneo Juniores, altre al Ravenna, sarebbero l’A.C. Cesena, l’U.S.D. Classe ed una imprecisata squadra polacca;

vista la dichiarazione rilasciata dal sig.Frisenda al Collaboratore della Procura Federale sig.Alberto Bartoletti, che nel confermare quanto precede, chiarisce che la Delegazione da lui presieduta ha ritenuto opportuno mettere al corrente della manifestazione in argomenti il sig.Luciano Benedini, Delegato C.R.E.R. per l’attività agonistica giovanile; dichiara lo stesso che solo l’intervento del sig.Benedini (purtroppo deceduto il 31 luglio u.s.), aveva convinto il sig.Biondi Daniele, Segretario dell’U.S.D. Classe, a presentarsi presso la sede della Delegazione Provinciale munito dei regolamenti in  bozza;

rilevato che, a dire del sig.Frisenda, le gare tra le quattro compagini di cui sopra sarebbero state arbitrate da ex arbitri la cui denominazione nota nei dintorni è “Associazione Arbitri Professionisti”;

presa visione delle dichiarazioni rese dal sig.Carlo Foschini, Segretario della Delegazione Provinciale di Ravenna, il quale afferma che la Delegazione è venuta a conoscenza del programma del Torneo non autorizzato denominato “Festa dello Sport” organizzato dalla U.S.D. Classe, dal responsabile del Settore Giovanile della società Cervia, sig.Paolo Rossi;

ritenuto che lo stesso sig. Foschini riferisce che nei primi giorni di maggio il sig.Daniele Biondi si è presentato presso gli uffici della Delegazione con i regolamenti in bozza, per conoscere l’ammontare delle spese per l’organizzazione dei Tornei delle categorie Juniores, Allievi, Giovanissimi, Esordienti e Pulcini e l’ammontare delle spese arbitrali e che nella circostanza, apparendo nella bozza la partecipazione di una squadra polacca, gli era stato fatto presente che il Torneo sarebbe diventato un Torneo Internazionale, e pertanto erano necessarie altre procedure organizzative e che per le suesposte ragioni il giorno successivo il sig.Biondi ha consegnato solo due regolamenti dicendo “i miei capi mi hanno detto di chiedere l’autorizzazione solamente per le categorie Esordienti e Pulcini”;

visto quanto dichiarato a verbale dal sig.Antonio Cavina, Presidente dell’U.S.D. Classe, ai Collaboratori della Procura Federale, sigg. Alberto Bartoletti e Granara Luciano, relativamente alle richieste di autorizzazione formulate dalla sua società solo per le categorie Esordienti e Pulcini;

visto quanto dichiarato a verbale dal sig.Biondi Daniele, Segretario dell’U.S.D. Classe, che ha confermato le dichiarazioni del Presidente Cavina, dal quale era stato autorizzato a richiedere le autorizzazioni per organizzare solo il Torneo riservato a Pulcini ed Esordienti;

lette, invece, le dichiarazioni rese a verbale dal sig. Valentini Marco, Segretario del Settore Giovanile dell’A.C. Cesena, il quale conferma che l’A.C.Cesena ha partecipato, con la squadra Juniores, al Torneo organizzato dall’U.S.D. Classe, disputando due gare valide per il Torneo, contro il Classe e contro il Ravenna e dirette da persone in divisa da arbitro;

presa visione della distinta informale relativa alla gara Cesena – Ravenna, consegnata dal sig. Valentini Marco;

lette le dichiarazioni rese a verbale dal sig.Tacchi Ettore Oscar, Responsabile del Settore Giovanile del Ravenna Calcio, il quale precisa testualmente “non ho difficoltà a dichiarare che la squadra Berretti del Ravenna Calcio ha partecipato al Torneo denominato “ 25^ Festa dello Sport”, organizzato dall’U.S.D. Classe. Per me non è stato un Torneo, ma due partite amichevoli, giocate contro la squadra Juniores del Classe e la squadra presumo Beretti del Cesena”;

ritenuto che,  alla luce della documentazione acquisita e degli atti di indagine svolti, risulta dunque provato che è stato organizzato anche un Torneo per la categoria Juniores, in difetto della necessaria autorizzazione;

rilevato che dalle dichiarazioni del Presidente Cavina e del Segretario Biondi emerge che il primo ha espletato una attività organizzativa, nonostante fosse inibito a seguito di sanzione disciplinare fino a tutto il 22 agosto 2009;

visto l’art. 32, comma 4, del C.G.S., ha deferito a questa C.D., le parti sopra intestate :

-  il sig.CAVINA ANTONIO, Presidente dell’U.S.D. Classe, per rispondere della violazione ai principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, e art. 22, comma 8, del C.G.S., in relazione al C.U. n. 1 lett. H del Settore Giovanile e Scolastico, stagione sportiva 2008/2009, relativo alla “Regolamentazione Tornei organizzati da Società”, per aver organizzato, senza la prescritta autorizzazione della competente Delegazione Provinciale di Ravenna, un Torneo nell’ambito della “ 25^ Festa dello Sport”, negando l’avvenuta disputa delle gare cui hanno partecipato, nella categoria Juniores, le squadre del Ravenna Calcio, dell’A.C. Cesena e dell’U.S.D. Classe, e per aver svolto una attività amministrativa nonostante fosse colpito da un provvedimento disciplinare a termine;

-  il sig. BIONDI DANIELE, Segretario dell’U.S.D. Classe, per rispondere della violazione ai principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, e art. 22, comma 8, del C.G.S., in relazione al C.U. n. 1 lett. H del Settore Giovanile e Scolastico, stagione sportiva 2008/2009, relativo alla “Regolamentazione Tornei organizzati da Società”, per aver organizzato, senza la prescritta autorizzazione della competente Delegazione Provinciale di Ravenna, un Torneo nell’ambito della “ 25^ Festa dello Sport”, negando l’avvenuta disputa delle gare cui hanno partecipato, nella categoria Juniores, le squadre del Ravenna Calci, dell’A.C. Cesena e dell’U.S.D. Classe;

-  la società U.S.D. CLASSE, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed ooggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., delle violazioni ascritte ai propri tesserati.

Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione il sig.CAVINA ANTONIO e l’U.S.D.CLASSE hanno depositato memorie difensive e sono presenti all’odierno dibattimento, assistiti da persona di fiducia.

Il  documento presentato, partendo dal provvedimento disciplinare della inibizione per mesi 4 comminata al sig.CAVINA il 20.4.2009,  si sofferma, in particolare, sul comma 8 dell’art. 19 del C.G.S.  in cui è detto che “I soggetti colpiti dalla sanzione di cui alla lettera h) del comma 1 possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione è eseguita, soltanto attività amministrativa nell’ambito delle proprie società”, “per cui pare assurda ed incoerente l’ultima accusa rivolta al sig.Cavina e più precisamente quella che gli rimprovera di “aver svolto una attività di natura amministrativa nonostante fosse colpito da un provvedimento disciplinare a termine”. “Ma come è possibile rimproverare ad un soggetto esattamente ciò che gli viene consentito dal C.G.S.? E’ evidente che ci troviamo di fronte ad una assurdità giuridica. Quanto invece alla prima accusa, quella di avere organizzato la 25^ Festa dello Sport, assodato che le attività amministrative sono appunto consentite anche al soggetto inibito, si può arrivare a sostenere, come fa l’accusa, che il CAVINA non potesse neppure interagire, con ruolo di mero interlocutore, con il Segretario della sua società sportiva? Perché in effetti, dalle risultanze probatorie raccolte dalla Procura Federale, il comportamento tenuto dal sig.CAVINA nel periodo in cui veniva organizzato il torneo 25^ Festa dello Sport, sarebbe stato quello di dare consigli al Segretario sig. Daniele Biondi sulla fattibilità e sostenibilità economico-finanziaria dell’evento stesso e sulle trafile burocratiche da seguire. Dovere imposto da norme statutarie e civilistiche in tema di diritto societario”. Chiede che il sig.CAVINA venga mandato assolto per non aver commesso il fatto e/o, in ogni caso, perché i fatti non costituiscono un comportamento disciplinare scorretto.

Il rappresentate della Procura Federale, dr.VINCENZO POSTIGLIONE, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la violazione degli addebiti mossi alle parti deferite con la inibizione per mesi 3 del sig. CAVINA ANTONIO, la inibizione per mesi 6 del sig. BIONDI DANIELE e l’ammenda di € 2.000 a carico dell’U.S.D. CLASSE.

La Commissione, 

- letto il deferimento;

- sentite le richieste  avanzate dal rappresentante della Procura Federale ;

- avuta presente la memoria depositata,  nonché quanto dichiarato in questa sede dal sig. CAVINA;

- valutato che la condotta messa in atto dal sig. CAVINA ANTONIO intergri la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., in ordine alla organizzazione della “25^ Festa dello Sport”, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese ai  Collaboratori della Procura Federale, come a verbale in data 2.9.2009 (fra l’altro “nego categoricamente che al Torneo nella categoria Juniores abbiano partecipato il Ravenna Calcio, l’A.C.Cesena Calcio, la squadra polacca o altre squadre”), così come per il sig. BIONDI DANIELE, integri la violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S.,  in relazione al C.U. n. 1 lett. H del Settore Giovanile e Scolastico, stagione sportiva 2008/2009, relativo alla “Regolamentazione Tornei organizzati da Società”, in ordine alla organizzazione, senza la prescritta autorizzazione della competente Delegazione Provinciale di Ravenna, di un Torneo nell’ambito della “ 25^ Festa dello Sport”,  con conseguente responsabilità diretta  e oggettiva dell’U.S.D. CLASSE,  ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del C.G.S.,

-  visti gli artt.  18 e 19  del C.G.S.;

d e l i b e r a

  - di infliggere : al aig. CAVINA ANTONIO la inibizione per mesi 2, al sig. BIONDI

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