COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°23 del 02/12/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°23 del 02/12/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE
A carico sig.RIGHI VITTORIO, già Presidente S.S.Casalecchio 1921 e S.S. CASALECCHIO 1921 - camp. I^ categoria
Con nota 19.10.9.2009 n. 1945/105, il Vice Procuratore Federale, ha deferito a questa C.D., ai sensi dell’art. 32 del C.G.S. le parti sopra indicate, perché rispondano :
- il sig. RIGHI VITTORIO, già Presidente della S.S.Casalecchio 1921, della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 39, comma 2, delle N.O.I.F., nonché della violazione dell’art. 10, comma 2, del C.G.S. (nella versione in vigore dall’1.7.2007 e già art. 8 del C.G.S., nell’identica formulazione della condotta rilevante disciplinarmente ed in vigore fino a tale data), per aver omesso di verificare l’autenticità della sottoscrizione dei genitori del calc. Fiorito Gianmarco sul modulo di tesseramento;
- la società S.S.CASALECCHIO 1921, per responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., in relazione alla condotta del Presidente pro tempore sig. Righi Vittorio.
Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, nulla è pervenuto dalle parti.
Il rappresentante della Procura Federale, avv. MASSIMO GIUSEPPE ADAMO, dopo ampia disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la inibizione per mesi 2 del sig.RIGHI VITTORIO e con l’ammenda di € 300 a carico della S.S. CASALECCHIO 1921.
La Commissione,
- letto il deferimento;
- sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ;
- valutato che il comportamento messo in atto dal sig.RIGHI VITTORIO, integri la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S, in relazione a quanto previsto dall’art. 39, comma 2, delle N.O.I.F., nonché della violazione dell’art. 10, comma 2, del C.G.S. con conseguente responsabilità diretta della società S.S. CASALECCHIO 1921, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.;
- visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S.,
d e l i b e r a
- di infliggere al sig. RIGHI VITTORIO, già Presidente della S.S. Casalecchio 1921, l’inibizione per mesi 2 ed alla società S.S. CASALECCHIO 1921 l’ammenda di € 300.