COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°25 del 16/12/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale  

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N°25 del 16/12/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

 

  DEFERIMENTO DISPOSTO DA VICE PROCURATORE FEDERALE

A carico sig.GUIDI PAOLO, Presidente A.S.D. Giovanile Rimini, sig. RENZI ROBERTO, Vice Presidente A.S.D. Giovanile Rimini e A.S.D. GIOVANILE RIMINI – camp. III^ categoria

  Con nota 20.10.2009 n. 1989/1060, il Sostituto Procuratore Federale,

  - ha deferito a questa C.D., ai sensi dell’art. 32, comma 4, del C.G.S. le parti sopra intestate, perché rispondano:

  - i sigg. GUIDI PAOLO, Presidente A.S.D.Giovanile Rimini, e RENZI ROBERTO, Vice Presidente A.C.D. Giovanile Rimini,  della violazione di cui agli artt.1, comma 1,  del C.G.S. e 23, comma 1, lett. a) del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, per aver sottoscritto una distinta gara ciascuno in cui dichiaravano che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado diversi calciatori non ne avessero titolo  essendo all’epoca di età inferiore ad anni 10 (Gorini Alberto,Alsabbagh Sami, Ricardi Valentino, Caimi Brando, Halilay Denis, Baiocchi Leon e Bigi Enrico per la gara Superga 63 – Giovanile Rimini del 12.2.2009 e Caimi Brando e Gorini Alberto per la gara Giovanile Rimini – Sanches del 19.2.2009, gare entrambe riservate alla categoria esordienti 1997);

- la società A.C.D. GIOVANILE RIMINI.  per responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., per le violazioni ascritte ai propri Presidente e Vice Presidente.

Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, nulla è pervenuto dalle parti.

Il rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI,  dopo ampia disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite,  con la inibizione : per mesi 2 del sig.GUIDI PAOLO, per mesi 1 del sig. RENZI ROBERTO,  con l’ammenda di € 600 a carico della A.C.D. GIOVANILE RIMINI.

La Commissione,

-  letto il deferimento;

-  sentite le richieste  avanzate dal rappresentante della Procura Federale ;

-  valutato che il comportamento messo in atto dal sig.GUIDI PAOLO e RENZI ROBERTO, integri la violazione  di cui all’art. 1, comma 1,  del C.G.S,  e 23, comma 1), lett. a) del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico,  con conseguente responsabilità  diretta ed oggettiva della società A.C.D. GIOVANILE RIMINI,  ai sensi dell’art. 4,  commi  1 e 2,  del C.G.S.; 

-  visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., 

d e l i b e r a

  - di infliggere al sig. GUIDI PAOLO, Presidente dell’A.C.D. Giovanile Rimini la inibizione per mesi 2,  al sig. RENZI ROBERTO, Vice Presidente dell’A.C.D. Giovanile Rimini, la inibizione per mesi 1 ed alla società A.C.D. GIOVANILE RIMINI l’ammenda di € 600 .

  Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.

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