COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 10/12/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOS
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°24 del 10/12/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. SPEZZANO F.C.
Avverso squalifica per 6 giornate calc. GIBELLINI MATTIA e ammenda € 150 per intemperanze sostenitori
delibera del G.S. del C.P. di Modena contenuta nel C.U.n. 22 del 26.11.2009
gara CONSOLATA 67 – SPEZZANO del 19.11.2009
L’A.S.D. SPEZZANO F.C. ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti mettendo in evidenza che : 1) il gruppo di ragazzi più esuberanti presenti in tribuna, tra i quali vi era anche quello che aveva tentato di forzare il cancello, erano tutti di Sassuolo e sostenitori o tesserati della Consolata. Gli unici sostenitori della Spezzanese presenti in tribuna erano un dirigente e 5 o 6 genitori che non sarebbero mai stati in grado di forzare un cancello e non hanno dato luogo ad intemperanze di alcun tipo; 2) “non contestiamo l’espulsione del calc.GIBELLINI, che ci è parsa giusta, ma i fatti avvenuti dopo l’espulsione, che dovrebbero essere la causa principale dell’entità della squalifica, a nostro avviso assolutamente troppo eccessiva”. Dopo l’espulsione un dirigente ha accompagnato fino all’area adiacente gli spogliatoi il GIBELLINI, che prima di entrare veniva aggredito dall’ avversario espulso insieme a lui. A questo punto scoppiava una piccola baruffa fra i due, prontamente sedata dai dirigenti di entrambe le società. Il calciatore, nel recarsi agli spogliatoi, non si è mai rivolto alla panchina avversaria, tantomeno con frasi ingiuriose o discriminatorie, mentre l’arbitro si trovava dalla parte opposta e quindi impossibilitato ad udire le presunte frasi. Chiede una riduzione delle sanzioni.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha precisato : 1) che il calc. GIBELLINI, a gioco fermo, colpiva un giocatore avversario con uno schiaffo ed anche con un calcio negli stinchi. Dopo la comunicazione del provvedimento di espulsione, avvicinatosi alla panchina della squadra avversaria, ne offendeva i componenti con frasi offensive e di discriminazione territoriale e cercava di colpire con un pugno un giocatore avversario, venendo fermato dal proprio capitano; 2) da circa metà del secondo tempo un nutrito gruppo di sostenitori dell’A.S.D. Spezzano F.C., sulla cui identità è assolutamente certo, gli rivolgeva frasi offensive e alcuni (quattro o cinque) di detti sostenitori cercavano di forzare il cancello di accesso al campo di gioco,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 6 giornate del calc. GIBELLINI MATTIA e l’ammenda di € 150 a carico dell’A.S.D. SPEZZANO F.C.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.