COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 10/12/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO D
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°24 del 10/12/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. VIRTUS CIBENO
Avverso squalifica per 1 giornata calc. ARMAGNI ALESSANDRO, per 2 giornate calc. BOVA ANDREA, BUCCINO ALESSIO, CONTINI LORENSO e LUGLI SIMONE e ammenda € 200 per intemperanze tesserati e sostenitori
delibera del G.S. del C.P. di Modena contenuta nel C.U.n. 22 del 26.11.2009
gara VIRTUS CIBENO – CAMPOGALLIANO del 21.11.2009
L’A.S.D. VIRTUS CIBENO ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti : 1) ritenendo eccessiva l’ammenda, considerando la categoria e che le intemperanze arrivavano da entrambe le tifoserie; 2) considerando molto esagerate le squalifiche per quello che è avvenuto in campo e fuori campo, anche perché sono stati squalificati giocatori che, dopo la partita, si trovavano già negli spogliatoi. Chiede una riduzione delle sanzioni.
La Commissione,
- premesso che la parte del ricorso relativa alle squalifiche dei calciatori non viene presa in esame, trattandosi, per tutti, di sanzioni non impugnabili ai sensi dell’art. 45, comma 3, del C.G.S., parte che, conseguentemente, viene dichiarata inammissibile;
- visti gli atti ufficiali;
- considerato che dal dettagliato referto di gara si rileva che, a fine gara, sostenitori dell’A.S.D. Virtus Cibeno rivolgevano all’arbitro frasi gravemente minacciose, inoltre, una decina di giocatori dell’A.S.D. Virtus Cibeno insieme a diversi sostenitori locali , posizionatisi ai bordi della strada, al passaggio delle auto dei giocatori avversari proferivano offese, ripetute anche al passaggio dell’arbitro sulla propria automobile,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando in toto i provvedimenti impugnati.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.