COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°25 del 16/12/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale   RECLAMO PROPOSTO

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N°25 del 16/12/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

  RECLAMO PROPOSTO DA A.C.D. MISANO

Avverso squalifica per 5 giornate calc. MATTIOLI LUCA

delibera del G.S. del C.P. di Forlì  contenuta nel C.U.n.  23 del 2.12.2009

gara  MISANO – POL. 1980 del 27.11.2009

  L’A.C.D. MISANO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo l’esistenza di un inverosimile inversione delle responsabilità tra i giocatori coinvolti. “Non sappiamo se ciò possa dipendere da un errore di compilazione del comunicato o da un errore dell’arbitro nella redazione del rapporto arbitrale, ma il comportamento ascritto al sig.MATTIOLI è da ricondursi, invece, al sig.Bagnolini (Pol. 1980). E’ stato il MATTIOLI a ricevere i calci, mentre si trovava a terra e a cercare di reagire e non il contrario. Ci sembrerebbe oltremodo grave se, per un errore simile, si ascrivessero a singoli tesserati condotte non coerenti con l’effettivo svolgimento dei fatti, con conseguenti responsabilità e sanzioni”. Chiede una riduzione della sanzione.

La Commissione,

-  visti gli atti ufficiali;

-  considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito di aver espulso il calc.MATTIOLI per grave atto di violenza nei confronti di un giocatore avversario che si trovava a terra e, dopo la reazione dell’avversario, cercava di colpirlo ancora con un calcio, impeditone dal tempestivo intervento di suoi compagni di squadra,

d e l i b e r a

  - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 5 giornate del calc. MATTIOLI LUCA.

  Dispone per l'addebito della tassa, non versata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it