COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 2 DEL 07.07.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ECLAMO dell’ A.S.D. COMUNALE GONA

 COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 2 DEL 07.07.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

ECLAMO dell’ A.S.D. COMUNALE GONARS (Torneo Bernardis di Risano – Cat. Juniores) in merito alla squalifica fino al 15.11.2009 inflitta al proprio calciatore MONTAGNER Daniel (in C.U. della Delegazione Provinciale di Udine n° 46 dell’ 11.06.2009).

Con tempestivo reclamo l’A.S.D. COMUNALE GONARS ha impugnato il provvedimento del G.S. Territoriale, pubblicato sul C.U. n° 46 dd 11.06.2009 della Delegazione Provinciale di Udine, con il quale è stata disposta la squalifica fino al 15.11.2009 del proprio calciatore MONTAGNER Daniel “perché all’esibizione del provvedimento di espulsione per doppia ammonizione, saliva volutamente con gli scarpini sui piedi dell’arbitro procurandogli dolore; perché rivolgeva all’arbitro frasi irriguardose ritardando volutamente l’uscita dal terreno di gioco”.- Fatti avvenuti il 12.05.2009 nel corso della gara UNION 91/COMUNALE GONARS disputatasi nell’ambito del Torneo Bernardis di Risano, Categoria Juniores.

La società reclamante, sostenendo essersi trattato di un gesto del tutto fortuito e privo di intenzionalità avendo il proprio calciatore del tutto accidentalmente toccato i piedi dell’arbitro, ha lamentato l’eccessività della sanzione inflitta al MONTAGNER, a suo dire oltremodo gravosa, e chiesto, pertanto, la sua riduzione.

Esaminati gli atti nella riunione del 26.06.2009 e sentito, nella stessa occasione telefonicamente l’arbitro, a chiarimenti sullo svolgimento dei fatti, la C.D.T. - FVG osserva quanto segue:

I  fatti attribuiti al MONTAGNER sono stati confermati dal Direttore di gara il quale, sentito telefonicamente dalla C.D.T., ha precisato che all’espulsione per doppia ammonizione, il calciatore del COMUNALE GONARS lo aveva affrontato protestando, insultandolo e salendo volontariamente sui suoi scarpini con entrambi gli avampiedi sì da procurargli un lieve dolore prolungato.

La fede privilegiata che deve attribuirsi al resoconto dell’arbitro, per la posizione qualificata che l’ordinamento sportivo gli riserva, non consente di mettere in discussione quanto da lui descritto nel referto e confermato oralmente, non essendo credibile che la vicenda, come sostenuto dalla reclamante, possa essersi svolta in modo del tutto diverso rispetto a quanto attestato dal Direttore di gara.

Tali considerazioni rendono, pertanto, del tutto superflua l’audizione della Società e del suo tesserato che la reclamante, in via del tutto eventuale, ha offerto alla C.D.T..

Ciò detto vi è tuttavia da osservare che l’episodio, comunque deplorevole, di cui si è reso responsabile il MONTAGNER, (l’essere cioè egli volontariamente salito con i suoi avampiedi sui piedi dell’arbitro) lungi dall’integrare un atto di violenza nei confronti del Direttore di Gara pare piuttosto essere espressione di una complessiva condotta gravemente irriguardosa del calciatore, denotante dileggio e disprezzo verso lo stesso Direttore di Gara e l’autorità che egli impersona.

Ed invero il gesto non risulta aver procurato all’arbitro alcuna conseguenza concreta sul piano fisico avendo egli continuato normalmente a dirigere la gara senza necessità di sospenderla, neppur temporaneamente, né di richiedere soccorsi.

E’ del resto risaputo che una minima dolorabilità può benissimo essere causata da una condotta non particolarmente intensa portata dall’agente con l’intenzione di offendere solo sul piano morale non anche su quello fisico.

Ciò detto, se nella condotta del MONTAGNER non sono ravvisabili gli estremi della violenza (da intendersi, per quanto detto, come comportamento intenzionalmente diretto a ledere l’integrità fisica dell’arbitro) tuttavia l’atteggiamento da lui complessivamente tenuto merita comunque una rigorosa valutazione per l’elevato grado di disvalore che lo connota essendo lo stesso indice di un contegno altamente sprezzante dell’autorità arbitrale di cui si è reso conto lo stesso capitano della squadra del COMUNALE GONARS se è vero, come è vero, che quest’ultimo ha immediatamente sentito il bisogno di formulare le scuse al Direttore di Gara per ciò che il proprio compagno di squadra aveva compiuto.

Sanzione equa alla luce delle suesposte osservazioni, esclusa dunque l’ipotesi della violenza, appare essere una squalifica ridotta, come da dispositivo.

 P.Q.M.La C.D.T. – FVG così decide: - In accoglimento del reclamo della A.S.D. COMUNALE GONARS riduce la squalifica inflitta al calciatore MONTAGNER Daniel che viene rideterminata, per le motivazioni espresse in premessa, sino a tutto il 15.10.2009.

- Dispone la restituzione della tassa versata.

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