COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°25 del 16/12/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale   DEFERIMENTO D

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N°25 del 16/12/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

  DEFERIMENTO DISPOSTO DA VICE PROCURATORE FEDERALE

A carico calc. ANDRUCCIOLI MATTIA, tess. F.C.D. Real Misano, calc. XEKA ROXHERS, tess. U.S.D. CLASSE ,  F.C.D. REAL MISANO e U.S.D. CLASSE -  – camp. Reg.Allievi

Con nota 1.10.2009 n. 1601/1003 il Vice Procuratore Federale, ha deferito a questa C.D., ai sensi dell’art. 34, comma 4, del C.G.S., le parti sopra indicate, perché rispondano :

- i sigg. ANDRUCCIOLI MATTIA, tess. F.C.D. Real Misano, e XEKA ROXHERS, tess.U.S.D. Classe, della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità sportiva) per aver posto in essere una colluttazione violenta, accompagnata da diversi insulti, al termine della gara Real Misano – Classe del 27.1.2008, valevole per il campionato regionale allievi;

  - la società F.C.D. REAL MISANO, della violazione di cui all’art. 12, comma 5, del C.G.S., per responsabilità diretta in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio tesserato Andruccioli Mattia, nonché con riferimento all’art. 62, comma 4, delle N.O.I.F.;

- la società U.S.D. CLASSE della violazione di cui all’art. 12, comma 5, del C.G.S., per responsabilità diretta in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio tesserato Xeka Roxhers.

Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, nulla è pervenuto dalle parti.

Il rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI,  dopo ampia disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite,  con la squalifica per mesi 5 del calc.XEKA ROXHERS,  per mesi 3 del calc. ANDRUCCIOLI MATTIA, con l’ammenda di € 2.000 con diffida per il F.C.D. REAL MISANO e di € 1.000 per l’U.C.D. CLASSE.

La Commissione,

-  letto il deferimento;

-  sentite le richieste  avanzate dal rappresentante della Procura Federale ;

-  valutato che i comportamenti messi in atto dai calc. XEKA ROXHERS e ANDRUCCIOLI MATTIA, integrino  la violazione  di cui all’art. 1, comma 1,  del C.G.S, con conseguente responsabilità  diretta, ex art. 12, comma 5, del C.G.S.,  delle società U.C.D. CLASSE e F.C.D. REAL MISANO, con riferimento, per  quest’ultima anche all’art. 62, comma 4, delle N.O.I.F. ; 

-  visti gli artt. 12, 18 e 19 del C.G.S., 

d e l i b e r a

  - di infliggere al calc. XEKA ROXHERS la squalifica per mesi 3, al calc. ANDRUCCIOLI MATTIA la squalifica per mesi 2, all’U.C.D. CLASSE l’ammenda di € 500 ed al F.C.D. REAL MISANO l’ammenda di € 750 con diffida.

  Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.

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