COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°4 del 23/07/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara Iris 1914 / SC Corigliano
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°4 del 23/07/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Gara Iris 1914 / SC Corigliano disputata in data 2 maggio 2009 a Montaletto di Cervia
Torneo di calcio giovanile 7° Cesenatico Youth Fest ival Categoria Allievi
Reclamo della Società IRIS 1914 avverso :
1) squalifica a tutto il 31 marzo 2010 al calciatore Matteo Battaglia (Iris 1914);
2) squalifica a tutto il 31 dicembre 2009 ai calciatori Gaetano Giustiniani, Tommaso Moro, Paolo Esposito, Ivano Giustiniani, Loris Mecca, Simone Leo, Mirko Lampedecchia e Matteo Marro (tutti tesserati presso la società Iris 1914);
3) squalifica a tutto il 31 luglio 2010 al Sig. Massimo Albano (allenatore società Iris 1914);
4) inibizione a tutto il 31 dicembre 2009 ai Signori Gennaro Giustiniani, Giuseppe Albano e Michele
Giustiniani (dirigenti società Iris 1914);
5) ammenda di € 1.000 a carico società Iris 1914
Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Forlì-Cesena pubblicato su C.U. del 21 maggio 2009 La società Iris 1914 con il patrocinio dell’Avv. Mattia Grassani del Foro di Bologna ha proposto reclamo avverso le sopra indicate sanzioni disciplinari indirizzando, nei termini previsti, il relativo ricorso alla Spettabile Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia F.I.G.C- Lega Nazionale Dilettanti. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale lombardo, ritenendo la propria incompetenza territoriale a decidere sul proposto ricorso avverso decisioni assunte da un Giudice Sportivo presso un Comitato Provinciale di altra Regione, ha inviato il reclamo della società Iris 1914 alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna investendola delle decisioni in merito. Osserva dunque questa Commissione che il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Forlì-Cesena, a cui pure era demandata la disciplina del Torneo ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento del Torneo denominato 7° Cesenatico Youth Festival e svoltosi in collaborazione e sotto l’egida della F.I.G.C. – Settore Giovanile e Scolastico – Comitato Forlì-Cesena, ha assunto decisioni disciplinari nei confronti di società e tesserati presso un diverso Comitato Regionale che travalicano la durata del Torneo stesso e ciò in contrasto con la prassi consolidata per cui in casi del genere le sanzioni disciplinari sono demandate agli Organi di Giustizia Sportiva presso il Comitato di appartenenza dei tesserati medesimi. Ritenuto che detta prassi debba trovare conferma anche nel caso in esame in quanto pienamente rispondente alle esigenze di organicità del sistema della giustizia sportiva nonché ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano richiamati anche nella Carta Costituzionale. Ritenuto altresì che stante il periodo di sospensione dell’attività agonistica non sussistano esigenze per disporre misure disciplinari di carattere cautelare. Per le esposte ragioni, annulla tutti i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Forlì – Cesena e dispone l’invio degli atti al Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lombardia affinché assuma le decisioni disciplinari in merito alla gara in oggetto ovvero investa di tali decisioni l’eventuale Giudice Sportivo presso il competente Comitato Provinciale. Nulla dispone per la tassa non versata.