COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 86 del 08 Gennaio 2010

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 86 del 08 Gennaio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO n° 50 della Società U.S. PEDACE.

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale Cosenza di cui al Comunicato

Ufficiale n°15 del 9.12.2009 (ammenda di € 200,00; inibizione al dirigente DODARO Enzo fino al 15.01.2010;Squalifica fino al

30.04.2010 dell’allenatore MANCUSO Pietro; squalifica per TRE gare del calciatore ROTA Marco).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentiti la società reclamante e l’arbitro a chiarimenti;

RILEVA

Il direttore di gara, nell’odierna seduta, ha confermato che, a fine gara,un sostenitore della società Pedace lo offendeva e minacciava

specificando gli epiteti rivolti nei suoi confronti così come avevano fatto i sostenitori della predetta società;

ha dichiarato di non aver mai autorizzato Mancuso Pietro, squalificato, a sedere in panchina, ha, infine, dichiarato che, a fine gara, il

calciatore Rota Marco lo minacciava e lo offendeva.

Tanto premesso ed in considerazione che il referto arbitrale, in particolar modo se confermato, costituisce fonte di prova privilegiata

non contestabile da mere affermazioni di parte;

che non è possibile alcuna attività istruttoria (confronto – prova testimoniale) per provare fatti in contrasto con le risultanze dei

documenti ufficiali;

che la Società Pedace risponde a titolo di responsabilità oggettiva del comportamento dei suoi tesserati;

che le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo territoriale sono congrue ed adeguate;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.



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