COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 39 DEL 17.12.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO formula
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 39 DEL 17.12.2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) Stefano HARLAND, calciatore tesserato, di fatto incaricato della preparazione dei portieri; b) S.S. SANGIORGINA.
Il deferimento. Con Racc. dd 23.09.2009, il Procuratore Federale deferiva al giudizio di questa C.D.T., ai sensi dell' art. 32 c. 4° C.G.S., i seguenti soggetti: - a) HARLAND Stefano per rispondere, quale calciatore tesserato, ma di fatto incaricato della preparazione dei portieri, della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza, di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione all’articolo 5, commi 1 e 6, lettera d) del C.G.S., per avere, il giorno successivo alla gara del Campionato regionale di “Promozione” Centro Sedia – Sangiorgina, disputata in data 3.5.2009, rilasciato pubbliche dichiarazioni con cui veniva ipotizzata l’esistenza di una “combine” tra le società predette, finalizzata ad alterare il risultato dell’incontro, in modo da evitare la retrocessione della squadra ospitante; - b) la Società S.S SANGIORGINA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 2, e 5, comma 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva, in conseguenza della violazione ascritta al proprio tesserato Stefano Harland.
Il deferimento traeva origine dalla segnalazione del Comitato Regionale della F.I.G.C. del F.V.G., conseguente ad un intervento apparso su un sito internet a firma del sig. Stefano Harland e successivamente ripreso con gran risalto dai due maggiori quotidiani a diffusione regionale, nel quale si adombrava l’esistenza di una “combine” tra non meglio precisati dirigenti delle società A.S.D. Centro Sedia e S.S. Sangiorgina, finalizzata a falsare il risultato finale della gara tra le due squadre (gara terminata per 1 a 1, con pareggio della squadra di casa nel corso dei minuti di recupero del secondo tempo), al fine di consentire alla prima di poter beneficiare del punto in classifica necessario a garantirsi la permanenza nella categoria “Promozione” regionale.
E’ ben vero che il sig. Harland aveva provveduto già il giorno successivo a ridimensionare fortemente la portata delle proprie affermazioni, confermando poi la propria sostanziale ritrattazione avanti al Collaboratore della Procura Federale, al quale aveva dichiarato di avere “agito in maniera ingenua ed avventata”, affermando inoltre che a suo avviso “la formazione messa in campo dal nostro allenatore… era la migliore possibile tenuto conto di infortuni e squalifiche”, tuttavia le sue affermazioni – risultate alla riprova dei fatti del tutto prive di qualsivoglia riscontro – avevano non di meno determinato l’apertura di una indagine, nella quale erano stati sentiti, oltre alla terna arbitrale, anche numerosi tesserati.
Veniva pertanto aperto un procedimento disciplinare a carico del sig. Harland, per violazione dei principi di correttezza, lealtà e probità di cui all’art. 1 co. 1 del C.G.S. in relazione all’art. 5, co. 1 e 6 lett. d) dello stesso Codice, per avere rilasciato pubblica dichiarazione con cui veniva ipotizzata, nei confronti dei responsabili di A.S.D. Centro Sedia e S.S. Sangiorgina, una condotta antisportiva finalizzata ad alterare il risultato della gara.
Attesa la qualità di tesserato del sig. Harland, veniva altresì contestata la responsabilità oggettiva della S.S. Sangiorgina, in ragione dell’art. 4, co. 2 e 5 co. 2 C.G.S.
La convocazione. Il Presidente della C.D.T. tempestivamente notificava agli interessati ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio fissata per la riunione del 10.12.2009.
Il dibattimento. All'udienza del 10.12.2009, dinanzi alla C.D.T. è comparso il Sostituto Procuratore dr. Salvatore GALEOTA in rappresentanza della Procura Federale.- Per i deferiti sono comparsi: il sig. Stefano HARLAND in persona ed il sig. Michele VENTURINI, Presidente della S.S. SANGIORGINA.
Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale ribadendo la responsabilità degli incolpati ha aderito alla richiesta di applicazione della sanzione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 CGS formulata da Stefano HARLAND e dal Presidente della S.S. SANGIORGINA nei seguenti termini:
– Quanto a Stefano HARLAND, squalifica di mesi 2 e di gg 20 (venti) (pena base squalifica di mesi 4 ridotta ex art. 23 CGS);
- Quanto alla S.S. SANGIORGINA ammenda di € 400,00- (quattrocento) (pena base ammenda di € 600,00- ridotta ex art. 23 CGS) .
La motivazione. I fatti contestati nell’atto di incolpazione appaiono comprovati.- Sono state svolte approfondite indagini dalla Procura Federale, compendiate nella escussione di numerosi testi, ivi compresa la terna arbitrale, e che hanno unanimemente ed inequivocabilmente concluso per la assoluta regolarità della gara A.S.D. Centro Sedia – S.S. Sangiorgina.
Alla luce di un tanto, le affermazioni del sig. HARLAND, volte a dar conto della esistenza di una supposta “combine” devono ritenersi non solo infondate, ma per vero calunniose, posto che – oltre al generale discredito accompagnato dal grande clamore che ha connotato la diffusione della notizia sugli organi di informazione – hanno di fatto determinato l’apertura di un procedimento da parte della Procura Federale, finalizzato a verificare la regolarità della gara ed alla fine conclusosi per l’infondatezza delle accuse.
Non vi sono dubbi perciò sulla responsabilità dei deferiti in ordine alle violazioni ad essi rispettivamente ascritte.
Ciò detto, esaminando partitamente le posizioni dei singoli interessati, la C.D.T. giudica corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione in misura ridotta indicata dalle parti ex art. 23 CGS con riferimento tanto al sig. HARLAND che alla società S.S. SANGIORGINA, tratta a giudizio per responsabilità oggettiva.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale – FVG così decide:
1) applica al Sig. Stefano HARLAND, calciatore tesserato della S.S. SANGIORGINA, la squalifica di mesi 2 e giorni 20 (a tutto il 06.03.2010);
2) applica alla società S.S. SANGIORGINA, a titolo di responsabilità oggettiva, l’ammenda di € 400,00 (quattrocento/00).