COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 28 DEL 05.11.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO formulato dal S
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 28 DEL 05.11.2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di BLARASIN Luigi (calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Arta Terme).
Visto il deferimento del Vice Procuratore federale disposto in data 05.5.2009 nei confronti di Blarasin Luigi (calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Arta Terme, ed attualmente svincolato) per violazione degli artt. 30, co. 2, 3, 4 del vigente Statuto Federale e 1, co. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere presentato, per il tramite dei Carabinieri di Spilimbergo, un atto di denuncia – querela, per i reati di diffamazione e violazione della legge sulla privacy, nei confronti del Sig. Giancarlo Benzo di Verdura, al tempo anch’egli tesserato quale Presidente della medesima A.S.D. Arta Terme, la CDT convocava il deferito e la Procura Federale per l’udienza del 29.10.2009.
All’udienza sono comparsi il dott. Salvatore GALEOTA, quale Sostituto Procuratore Federale, nonché il deferito Luigi BLARASIN, assistito dal proprio legale.
Il deferito, nel corso del dibattimento – sia pure rappresentando che la querela, effettivamente da lui presentata, atteneva ad ipotesi di reato procedibili d’ufficio, che la Procura della Repubblica di Pordenone aveva ravvisato solamente reati procedibili a querela, e che poi le parti interessate erano pervenute ad un accordo transattivo con remissione di querela – ha concordato con il Sostituto Procuratore Federale ai sensi dell’art. 23 CGS, la applicazione delle sanzioni in misura ridotta nei seguenti termini:
mesi quattro di squalifica (mesi sei, ridotti ai sensi dell’art. 23 C.G.S. a mesi quattro)
La C.D.T. FVG ritiene corretta la qualificazione dei fatti e congrue le sanzioni indicate e, visti gli artt. 23 e 24 CGS,
P.Q.M.
dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
· squalifica di mesi quattro al sig. Luigi BLARASIN (fino al 05/03/2010)
e conseguentemente dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.
Manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle altre parti a norma dell'art. 38/8 C.G.S.