COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 17 DEL 24.09.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO formulato dal Sig.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 17 DEL 24.09.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) Vincenzo Francesco DEL NOSTRO; b) Roberto RADOS; c) Manuel RODRIGUEZ; d) Cristian CORMIO; e) Cristiano DE STRADI; f) Davide ZUGNA; g) Paolo D’AGNELLO; h) West James TYRONE, dirigente accompagnatore ufficiale dell’A.S. SURVIVAL; i) A.S. SURVIVAL.

 Il deferimento.  Con Racc. dd 06.05.2009 ai sensi degli artt. 32 4° c. e 46 C.G.S. la Procura Federale deferiva al giudizio di questa C.D.T. i seguenti soggetti: - 1) Vincenzo Francesco DEL NOSTRO, Roberto RADOS, Manuel RODRIGUEZ, Cristian CORMIO, Cristiano DE STRADI, Davide ZUGNA e Paolo D’AGNELLO per rispondere della violazione di cui all’art. 1 1° c. CGS in relazione agli artt. 7 1° c e 16 dello Statuto Federale per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità in relazione all’art. 61 NOIF  “ per aver disputato nelle file della società A.S. SURVIVAL, senza averne titolo, perché privi di regolare tesseramento in seno alla predetta società, alla gara A.S. SURVIVAL / A.C. MORANO del 29.03.2008”; - 2) West James TYRONE per rispondere, quale dirigente accompagnatore dell’A.S. SURVIVAL, della violazione di cui all’art. 1 1° c. CGS in relazione all’art. 7 1° c. dello Statuto Federale per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità in relazione all’art. 61 NOIF “per aver sottoscritto una distinta gara in cui dichiarava che i calciatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati….malgrado i calciatori individuati….non ne avessero alcun titolo”; - 3) la Società A.S. SURVIVAL “per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva , ai sensi dell‘art. 4 c. 2° del C.G.S., delle violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1 c. 5° CGS” .

Il deferimento dei soggetti dinanzi indicati traeva origine dall’esposto formulato dall’A.C. MORARO all’esito della gara valida per il campionato Amatori da essa disputata il 29.03.08 contro la formazione del SURVIVAL i cui calciatori, indicati nella lista, non risultavano muniti di regolari cartellini e avevano esibito le sole carte di identità.

La convocazione. Il Presidente della C.D.T. tempestivamente notificava ai soggetti deferiti  ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio.

Il dibattimento.  All'udienza del 17.09.2009, dinanzi alla C.D.T. sono comparsi la Procura Federale, rappresentata dal Sostituto Procuratore dr. Salvatore GALEOTA; il sig. Bruno MELITKA per delega di Cristian CORMIO e Roberto RADOS acquisita agli atti; Davide ZUGNA; Manuel RODRIGUEZ e Cristiano DE STRADI.- Nessuno è comparso invece per Vincenzo Francesco DEL NOSTRO e James Tyrone WEST. Il solo WEST aveva tuttavia fatto pervenire alla CDT, una nota difensiva, acquisita agli atti, da lui sottoscritta unitamente a CORMIO. Per quanto riguarda  Paolo D’AGNELLO, pure non comparso, il sig. MELITKA ne ha giustificato l’assenza per “motivi di lavoro”.

Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale ha concluso per l'affermazione di responsabilità degli incolpati per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle seguenti sanzioni:

-  Quanto a DEL NOSTRO Vincenzo Francesco, RADOS Roberto, RODRIGUEZ Manuel, CORMIO Cristian, DE STRADI Cristiano, ZUGNA Davide e D’AGNELLO Paolo una giornata di squalifica ciascuno da scontare nel campionato amatori;

-  Quanto a WEST James Tyrone  mesi 1 uno di inibizione;

-  Quanto all’A.S. SURVIVAL due punti di penalizzazione.

La motivazione. Dalla documentazione in atti risulta pacificamente che i calciatori dell’A.S. SURVIVAL che hanno partecipato alla gara di campionato amatoriale del 29.03.2009 contro l’A.C. MORANO e per i quali è scattato il deferimento, non erano all’epoca tesserati per la società a sua volta deferita.

Se per un verso può meritare una qualche comprensione la condotta dei calciatori tratti a giudizio – i quali hanno tutti riferito (e non vi è motivo per non credere loro) di ritenere che la loro posizione fosse regolare dal momento che avevano tempestivamente fornito alla dirigenza tutti i documenti e quant’altro necessario per il loro tesseramento – tale comprensione non può tuttavia condurre ad escludere del tutto la loro responsabilità rispetto agli addebiti, posto che essi avrebbero dovuto pur sempre, con la dovuta diligenza, assicurarsi della regolarità della loro posizione, secondo le norme federali, dipendendo da essa la possibilità di partecipare alle gare.

L’aver giocato senza titolo integra pur sempre una violazione; ma la CDT ritiene che essa sia da considerarsi lieve (stante la evidente buona fede e la mancata previsione positiva, nella procedura di tesseramento, di alcuna attività a carico dei calciatori che abbiano consegnato in mano ai dirigenti della società la documentazione loro richiesta) e la sanzione debba limitarsi, come in dispositivo.

Discorso diverso deve essere fatto invece per il dirigente accompagnatore WEST, e per la società deferita non essendo tollerabile che a poche giornate dal termine del campionato i calciatori deferiti non risultassero muniti dei corrispondenti cartellini da allegare alla lista di gara, e non essendo tollerabile che il dirigente accompagnatore dichiari la effettività di molteplici tesseramenti senza verificarne la sussistenza.

Sia per il dirigente accompagnatore che per la A.S. SURVIVAL appaiono dunque eque le sanzioni richieste dal Sostituto Procuratore Federale.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale - FVG così decide:

Ritenuta la responsabilità dei soggetti deferiti in ordine ai fatti ad essi rispettivamente ascritti infligge: 

1)  al calciatore DEL NOSTRO Vincenzo Francesco la sanzione dell’ammonizione;

2)  al calciatore RADOS Roberto la sanzione dell’ammonizione;

3)  al calciatore RODRIGUEZ Manuel la sanzione dell’ammonizione;

4)  al calciatore CORMIO Cristian la sanzione dell’ammonizione;

5)  al calciatore DE STRADI Cristiano la sanzione dell’ammonizione;

6)  al calciatore ZUGNA Davide la sanzione dell’ammonizione;

7)  al calciatore D’AGNELLO Paolo la sanzione dell’ammonizione;

8)  al sig. WEST James Tyrone, nella sua qualità di dirigente accompagnatore della A.S. SURVIVAL la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC per il periodo di mesi 1 (uno), a tutto il 24.10.2009;

9)  all’A.S. SURVIVAL la penalizzazione di 2 (due) punti.

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