COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 8 DEL 27.08.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO da parte del PROCURA

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 8 DEL 27.08.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a CARICO del Dirigente della ASD VIRTUS CORNO Alessandro MASERATI e della ASD VIRTUS CORNO.

Con raccomandata 27 maggio 2009, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 C.G.S., deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Dirigente della ASD VIRTUS CORNO Alessandro MASERATI e la stessa ASD VIRTUS CORNO, contestando loro, rispettivamente: quanto al Dirigente, la violazione dell’art. 1 c. 1 C.G.S. in relazione all’art. 30 Reg. LND per avere partecipato senza preventiva autorizzazione del competente Comitato Provinciale ad un “torneo” per la disputa di gare tra squadre di calciatori esordienti effettivamente svoltosi in Vittorio Veneto in data 19.1.2008; quanto alla Società, la responsabilità oggettiva ex art. 4 c.2 C.G.S. nelle violazioni ascritte ai propri tesserati e soggetti di cui all’art. 1 c. 5 C.G.S.

Il dibattimento. Convocati i deferiti dal Presidente della CDT per l'udienza del 30.07.09, l’incolpato MASERATI faceva pervenire nei termini corposa difesa scritta. In udienza, alla presenza della Procura Federale nella persona del Sostituto Procuratore dr. Salvatore Galeota, compariva il sig. MASERATI personalmente, assistito da legale; nessuno per la società.

L’incolpato, richiamandosi integralmente alle difese scritte, ha lamentato di non aver ricevuto dalla Procura Federale copia dell’attività di indagine, dalla quale avrebbe potuto verificare l’esistenza di eventuali attività di indagine successive alla data del 30 giugno 2008. Ha riconosciuto di aver ricevuto dal Comitato copia integrale del fascicolo del deferimento, in base al quale questa Commissione deve assumere la decisione. Nel merito, ha affermato di essersi limitato ad aderire all’invito scritto della Liventinagorghense, già in atti, per disputare un’amichevole. Ha affermato che la Virtus ha giocato due gare, in sequenza, sullo stesso campo, una con la Liventina ed una con il Donatello.

Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale concludeva per l'affermazione della responsabilità degli incolpati per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle seguenti sanzioni:

Quanto al dirigente Alessandro MASERATI la inibizione per un mese;

Quanto alla ASD VIRTUS CORNO: €  1.000 (MILLE) di ammenda.

L’incolpato ha concluso per il proprio proscioglimento.

Motivi della decisione: La C.D.T. ritiene corretta e provata la qualificazione dei fatti come formulata dalla Procura Federale. La lettera della Liventinagorghense, società che in carta intestata si definisce “gemellata A.C. Milan”, riporta: “seguito contatti telefonici tra i responsabili delle due società, si conferma l’amichevole tra la nostra squadra Esordienti ’96 “B” e il Virtus Corno da disputare … sabato 19 gennaio ’08 presso … ore 16.00”.

Prima di entrare nel merito, vanno respinte ad una ad una le eccezioni sollevate dall’incolpato nelle sue difese.

Non è fondata l’eccezione di improcedibilità del deferimento per mancata osservanza del termine di cui all’art. 32 c. 11 C.G.S. testo previgente, che imponeva che le indagini relative ai fatti denunciati nel corso di una stagione sportiva devono concludersi prima dell’inizio della stagione sportiva successiva, salvo proroghe eccezionali che nella fattispecie non ci sono state. Agli atti emerge come, a fronte delle gare pacificamente organizzate dalla Liventinagorghense per il giorno 19.01.2008, la Procura Federale ha concluso le indagini in data 07.05.2008, inviandole al requirente dott. Galeota per lettera raccomandata in tale data, e quindi abbondantemente entro il termine del 30.06.2008, né c’è traccia agli atti di attività di indagine successiva a tale data.

Non è fondata l’eccezione di incompetenza territoriale di questa C.D.T. ai sensi dell’art. 32 c. 8 C.G.S.: gli incolpati in questo procedimento appartengono allo stesso Comitato e la competenza territoriale del procedimento resta in Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’art. 32 c. 7: “È competente a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento da parte della Procura federale la Commissione disciplinare di appartenenza dell’incolpato al momento della violazione”.

Non difetta nell’incolpato l’elemento oggettivo della violazione ascrittagli: lo stesso riconosce che la sua squadra ha disputato due gare nella stessa giornata e che c’erano tre squadre che si sono alternate sul medesimo campo giocando a due a due, in sequenza. Potremmo discutere sulla differenza che c’è tra “torneo a tre squadre” e “due gare amichevoli in sequenza” in occasione di una medesima manifestazione tenutasi nello stesso pomeriggio: considerata la giovanissima età dei partecipanti, non rileva il premio materiale della coppa o della medaglia, ma quello morale dell’entusiasmo di aver dato tutto il possibile per vincere. Senza dire che, siano state “amichevoli” o “torneo”, poco importa: entrambe le manifestazioni, a detta dell’art. 30 Reg. LND, sono vietate se non autorizzate.

Non difetta nell’incolpato l’elemento soggettivo della violazione ascrittagli: contrariamente a quanto afferma l’incolpato, il Comitato non ha posto in c.u. l’onere della richiesta di autorizzazione in capo a chi organizza l’evento, con esclusione degli invitati; comunque la disposizione resa in comunicato ufficiale non può che essere inquadrata come norma secondaria che non può derogare alla norma primaria su cui si fonda il deferimento.

Non è fondata l’eccezione di prescrizione ex art. 25 c. 1 lett. a C.G.S. atteso che tale norma, nel disporre che le infrazioni disciplinari si prescrivono al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzarle, qualora si tratti di violazioni relative allo “svolgimento della gara” non è congrua alla fattispecie. Infatti, l’incolpazione guarda non tanto alla disputa della gara, quanto alla organizzazione della manifestazione in violazione della normativa federale, organizzazione cui ha indiscutibilmente partecipato l’incolpato (non come figura di primo piano, ma come coordinatore tra le esigenze della società e della squadra ospitante e quelle della Virtus Corno).

Va comunque detto che il secondo comma del medesimo articolo 25 C.G.S. dispone che la semplice apertura di una inchiesta, formalizzata dalla Procura Federale interrompe la prescrizione, che decorre nuovamente dal momento della interruzione con termini prolungati della metà. Per cui la violazione, semmai fosse inquadrata nella fattispecie sub 25/1 lett. a), potrebbe subire la prescrizione dopo il 31.12.2009.

In verità, ci sono stati accordi tra i responsabili, come riportato nella lettera riconosciuta dal deferito, e tali accordi hanno senz’altro responsabilmente valutato i particolari di una trasferta di oltre 100 chilometri da percorrersi mediamente (fatto notorio per essere quella strada particolarmente congestionata dal traffico) in oltre due ore di andata ed altrettante di ritorno in un sabato pomeriggio di pieno inverno con una squadra di Esordienti.

Tra i “particolari” da responsabilmente valutare, non ultima, va definita l’osservanza delle norme federali e, in particolare, dell’art. 30 reg. LND che pone obbligo alle società di ottenere l’autorizzazione dal Comitato o Divisione di appartenenza (“deve” essere autorizzata) per tutte le gare amichevoli o i tornei. Ciò perché l’Ordinamento Federale è particolarmente attento a che l’attività calcistica venga svolta correttamente, al fine di massima tutela dei partecipanti. In particolare al fine della massima tutela dei più piccoli, come nella fattispecie, onde evitare che tali manifestazioni possano degenerare in “provini” in vista di potenziali selezioni organizzate in contrasto proprio con l’interesse ad una crescita anche psicologicamente armonica degli atleti ancora in tenera età (cfr. c.u. n° 1 SGS). La Procura nella fattispecie, sia chiaro, non ha deferito alcuno per la violazione del divieto di organizzazione di “provini” per Esordienti; si è limitata a prendere atto che in un sabato pomeriggio di gennaio una squadra Esordienti ha affrontato una impegnativa trasferta ed ha giocato due gare (“amichevoli” o di “torneo” poco importa: entrambe le manifestazioni, a detta dell’art. 30 Reg. LND, sono vietate se non autorizzate) non autorizzata.

Ricordiamo, per mero spirito espositivo, estraneo al capo di incolpazione di cui si discute, che l’Ordinamento federale pone come assolutamente vietati i “provini” (o raduni selettivi) per le categorie Piccoli Amici - Pulcini - Esordienti e comunque per tutti i tesserati che non abbiano compiuto il dodicesimo anno di età, ritenendo del tutto diseducativo, secondo i principi del Settore Giovanile e Scolastico, dare luogo a selezioni per attività di rappresentativa per tali categorie, nel nome del pieno rispetto della tutela, formazione e coinvolgimento dei giovani calciatori, che a quell’età debbono giocare comunque, e per più tempo possibile, indipendentemente dalle qualità tecniche di ognuno.

Il ruolo svolto dal deferito è risultato con estrema chiarezza, grazie anche alle sue deposizioni. Alla luce di tale situazione, della quale la C.D.T. tiene favorevolmente conto, i soggetti vanno riconosciuti responsabili della illecita attività posta in essere, e la sanzione resta mitigata, come richiesto dalla Procura federale, in considerazione della modesta attuazione di concreta attività organizzativa del Maserati.

P.Q.M.

La C.D.T. FVG, in accoglimento del deferimento: irroga le seguenti sanzioni:

Quanto al dirigente Alessandro MASERATI la inibizione per un mese, a tutto il 27 settembre 2009; Quanto alla ASD VIRTUS CORNO: €  1.000 (MILLE) di ammenda.

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