COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 26 DEL 22.10.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO dell’ A.S.D. ORIGIN DI

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 26 DEL 22.10.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO dell’ A.S.D. ORIGIN DIVERSITY ALL STAR (Campionato di III Categoria – Gir. A) in merito alle seguenti sanzioni inflitte dal GST all’esito della gara ORIGIN DIVERSITY ALL STAR/TRE S CORDENONS disputata il 20.09.2009: a) perdita della gara con il risultato di 0-3 in favore del TRE S CORDENONS; b) squalifica per due giornate al proprio calciatore MASCERA’ Giulio; c) squalifica per sei giornate al proprio calciatore CORONEO Gianni; d) Inibizione dell’Accompagnatore Ufficiale sig. MASCERA’ Gioacchino sino al 31.12.2009; ammenda alla società di € 300,00- (in C.U. della Delegazione Provinciale di Pordenone n° 7 del 30.09.2009).

Con tempestivo reclamo l’A.S.D. ORIGIN DIVERSITY ALL STAR ha impugnato il provvedimento del G.S.T., pubblicato sul C.U. n° 7 dd 30.09.2009 della Delegazione Provinciale di Pordenone, con il quale sono stati presi i seguenti provvedimenti disciplinari: a) sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 perché “ in dipendenza della situazione venutasi a creare in campo, l’arbitro, avvalendosi della facoltà du cui all’art. 5 del Regolamento del Gioco Calcio, ritenuto – a suo giudizio – di non esser più in grado di poter proseguire la gara e di poter serenamente continuare ad assumere decisioni tecniche e disciplinari per timore di poter essere aggredito, …. sospendeva l’incontro sancendone anzitempo la conclusione”; b) squalifica per due giornate nei confronti del capitano dell’ORIGIN DIVERSITY ALL STAR, MASCERA’ Giulio “ per non essersi adoperato nella sua qualità di capitano, nei confronti dei propri compagni per impedire gli atti di violenza privata nei confronti dell’arbitro ed anzi per aver avvallato con il proprio comportamento tale condotta”; c) squalifica per sei giornate al calciatore CORONEO Gianni “ per condotta gravemente e reiteratamente antisportiva oltrechè ingiuriosa nei confronti dell’arbitro” perché al 48’ del s.t., all’atto della notifica dell’espulsione conseguente alla seconda ammonizione, per proteste, proferiva all’indirizzo del direttore di gara frasi ingiuriose ed offensive e, “invece di prendere immediatamente la via degli spogliatoi… si sfilava la maglietta e da circa un metro la scagliava con forza al direttore di gara colpendolo sul viso.” reiterando poi il gesto “nei confronti dell’arbitro “ che non riportava dolore” “ad una distanza di soli 20 cm”; d) inibizione fino al 31.12.2009 per l’Accompagnatore Ufficiale sig. MASCERA’ Gioacchino “ per aver consentito l’ingresso entro il recinto di gioco di soggetto non autorizzato, per aver omesso di prestare la dovuta assistenza al direttore di gara e per aver tenuto una condotta ingiuriosa nei di lui confronti”; e) condanna della società al pagamento di una ammenda di € 300,00.

Fatti avvenuti il 20.09.2009 nel corso della gara ORIGIN DIVERSITY ALL STAR / TRE S CORDENONS valevole per il Campionato di III Categoria, girone A e relativamente ai quali il G.S.T. disponeva la trasmissione degli atti alla Procura Federale ai sensi dell’art. 32 c. 9 CGS per l’accertamento delle violazioni e delle responsabilità eventualmente ravvisabili in ordine ad altri due episodi descritti dall’arbitro.

Contesta la ORIGIN DIVERSITY ALL STAR, nella sua articolata memoria difensiva, che i fatti si siano svolti secondo le risultanze del referto arbitrale offrendo degli stessi una ricostruzione diversa per modalità e cronologia. Conclude quindi la società reclamante chiedendo l’annullamento dei provvedimenti del GS riguardanti la sanzione sportiva della perdita della gara, la squalifica del calciatore MASCERA’ Giulio, l’inibizione del Dirigente accompagnatore MASCERA’ Gioacchino e l’ammenda ad essa inflitta; quanto invece al calciatore CORONEO Gianni la ORIGIN DIVERSITY ALL STAR chiede la riduzione della squalifica da sei a quattro giornate di gara.

Esaminati gli atti nella riunione del 15.10.2009 e sentito, nella stessa occasione, il Presidente della ASD ORIGIN DIVERSITY ALL STAR, riportatosi in sede di audizione ai motivi di reclamo, la C.D.T. - FVG osserva quanto segue:

La vicenda, pur riguardando un incontro di campionato di III categoria, si contraddistingue per la complessità e molteplicità dei fatti che la caratterizzano  relativamente ai quali la CDT ritiene opportuno, prima di assumere ogni decisione  in merito alla sanzione sportiva della perdita della gara, all’inibizione del Dirigente Accompagnatore MASCERA’ Gioacchino e all’ammenda inflitta all’ASD ORIGIN DIVERSITY ALL STAR, disporre un supplemento dell’attività istruttoria.

Lo stato degli atti consente, invece, di decidere sul reclamo, per la parte di esso riguardante le squalifiche inflitte dal G.S.T.  ai due calciatori dell’ASD ORIGIN DIVERSITY ALL STAR la posizione dei quali viene dunque stralciata per essere in questa sede definita.

Tanto premesso, la C.D.T.  rileva preliminarmente l’inammissibilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 45 c. 3° CGS, del reclamo proposto avverso la squalifica per due turni inflitta dal G.S.T.  al calciatore MASCERA’ Giulio.- Stabilisce infatti la richiamata disposizione normativa che “Non sono impugnabili in alcuna sede, ad eccezione dell’impugnazione da parte del Presidente federale, e sono immediatamente esecutivi: a) squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni;….”.

Quanto invece alla squalifica del calciatore CORONEO Gianni ritiene la C.D.T.  che il reclamo sul punto proposto dall’ASD ORIGIN DIVERSITY ALL STAR sia meritevole di accoglimento in considerazione della unicità del fatto ascrivibile all’atleta la cui condotta gravemente e reiteratamente antisportiva oltreché ingiuriosa nei confronti dell’arbitro deve essere unitariamente valutata come manifestazione di disprezzo comprensiva sia di espressioni che di gesti altamente offensivi.

Sanzione equa e proporzionata ai fatti ascritti al CORONEO, di cui neppure la società reclamante mette in discussione la responsabilità, appare pertanto essere quella indicata in dispositivo.

Stante il tenore della presente statuizione, i provvedimenti che la C.D.T.  si è riservata di prendere sugli altri motivi di gravame non possono influire sulla sorte della tassa reclamo che va pertanto sin d’ora restituita alla ASD ORIGIN DIVERSITY ALL STAR la cui impugnazione, quand’anche respinta sugli altri punti, dovrebbe comunque considerarsi  parzialmente accolta.

P.Q.M.

La C.D.T. – FVG, impregiudicata ogni  decisione sugli ulteriori e diversi motivi di impugnazione proposti dall’ASD ORIGIN DIVERSITY ALL STAR avverso il provvedimento adottato dal GST e pubblicato sul C.U. n° 7 dd 30.09.2009 della Delegazione Provinciale di Pordenone, così decide:

-  Dichiara inammissibile il reclamo proposto dall’ASD ORIGIN DIVERSITY ALL STAR avverso il provvedimento di squalifica per 2 (due) giornate inflitto al calciatore MASCERA’ Giulio;

- In accoglimento del reclamo dell’ASD ORIGIN DIVERSITY ALL STAR riduce a 4 (quattro) le giornate di squalifica del calciatore CORONEO Gianni;

- Dispone la restituzione della tassa reclamo;

- Trattiene gli atti per la decisione, all’esito dell’ulteriore attività istruttoria, sugli ulteriori motivi di reclamo sollevati dall’ASD ORIGIN DIVERSITY ALL STAR.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it