COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 27 DEL 29.10.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO dell’A.S.D. TORRE (Campionato
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 27 DEL 29.10.2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO dell’A.S.D. TORRE (Campionato Promozione girone A) in merito alla sanzione di squalifica per 4 gare effettive del proprio calciatore SGROI Davide (in C.U. n° 23 del 08.10.2009).
Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 23 dd 08.10.2009 il G.S.T. infliggeva la squalifica per quattro gare al calciatore SGROI Davide "Ai sensi dell’art. 19, punto 4, lett. a) - b) C.G.S. Per essere stato espulso al 17° del secondo tempo per aver inferto, con il gioco in svolgimento, una violenta gomitata ad un avversario colpendolo sulla schiena, ma senza causargli conseguenze fisiche; perché, prima di abbandonare il terreno di gioco, proferiva gravi ingiurie nei confronti dell’arbitro; perché usciva dal recinto di gioco camminando lentamente e continuando ad insultare l’arbitro; perché in tal modo ritardava la ripresa del gioco”.
Con tempestivo reclamo l’A.S.D. TORRE lamentava la eccessiva asprezza del provvedimento e ne chiedeva la riduzione. Infatti, la reclamante, riconoscendo e deplorando le ingiurie all’Arbitro profferite dal proprio calciatore, esponeva che non di una violenta gomitata alla schiena, ma di una manata al petto si fosse trattando.
Alla luce dei regolamenti processuali (Art. 35 C.G.S.. I rapporti dell’arbitro, fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare) non è ammissibile la mera negazione del fatto violento resa dalla reclamante. Nella fattispecie, in particolare, già il G.S.T. ha sentito a chiarimenti il Direttore di Gara, ricevendo conferma circa la dinamica del fatto che ha causato la espulsione e da cui è scaturita la protesta del calciatore.
Quanto alla sanzione, va detto che l’attento G.S.T. ha richiamato due fattispecie diverse: “l’art. 19, punto 4 C.G.S.” nelle sue lettere lett. a) e lett. b), così configurando la violazione a due distinti precetti del Codice di Giustizia Sportiva, che andiamo a ricordare: 19/4. Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. b) per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti.
Le due distinte violazioni che il G.S.T. ha rilevato comportano, quindi, a carico del calciatore come sanzione minima la squalifica rispettivamente per tre gare (condotta violenta contro avversario) e per due gare (condotta ingiuriosa verso l’Arbitro). Se vogliamo aggiungere l’ulteriore elemento del ritardato abbandono del campo, ci rendiamo conto che il G.S.T. è stato particolarmente clemente, evidentemente avendo considerato l’episodio in unitario e non pericoloso contesto. La buona condotta precedente del calciatore e la mancanza di qualsivoglia ripercussione negativa dell’episodio nei confronti di chicchessia, consigliano di non aggravare la squalifica, e di confermare la sanzione inflitta dal G.S.T.P.Q.M.
La C.D.T.- FVG dichiara infondato il reclamo, conferma la decisione assunta dal G.S.T. e dispone di incamerare la relativa tassa.
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