COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 7 DEL 07.08.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO formulato dal S

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 7 DEL 07.08.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) MASOLI Sebastian Nazareth ( calciatore tesserato all’epoca dei fatti con l’A.S.D. LAUCO); b) BULFON Giorgio, Presidente della Società A.S.D. VAL FELLA; c) A.S.D. VAL FELLA.

Il deferimento.  Con Racc. A/R dd 27.02.2009 ai sensi dell' art. 32 c.4 del C.G.S., a firma del Vice Procuratore Federale dr. M. Squicquero, venivano deferiti al giudizio di questa C.D.T. i seguenti soggetti : - a) MASOLI Sebastian Nazareth per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S., con riferimento all’art. 40 comma 4  NOIF e dell’art. 10 commi 2 e 4 CGS per avere sottoscritto una richiesta di aggiornamento posizione di tesseramento per la società A.S.D. VAL FELLA mentre era tesserato per l’A.S.D. LAUCO; b) BULFON Giorgio nella sua qualità di Presidente della società sportiva A.S.D. VAL FELLA per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S., con riferimento all’art. 40 comma 4  NOIF e dell’art. 10 commi 2 e 4 CGS per avere sottoscritto la richiesta di aggiornamento posizione di tesseramento del calciatore MASOLI Sebastian Nazareth senza aver effettuato con la necessaria diligenza le opportune verifiche volte ad identificare l’esistenza di possibili ostacoli di natura contrattuale avverso il tesseramento de quo; c) la società A.S.D. VAL FELLA per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4 c. 1° e 2° delle violazioni ascritte al Presidente ed ai soggetti di cui all’art. 1 comma 5 CGS.

Il deferimento conseguiva all’attività di indagine svolta dalla Procura Federale a seguito della nota inoltrata dal Presidente del Comitato Reg. F.V.G. della L.N.D. con la quale veniva segnalato che il calciatore MASOLI Sebastian Nazareth aveva fatto pervenire all’ufficio tesseramenti della FIGC in data 31.12.2007 una richiesta di tesseramento in favore della società A.S.D. LAUCO ed in data 31.03.2008 una richiesta di tesseramento in favore della società A.S.D. VAL FELLA.

La convocazione. Con Raccomandata tempestivamente inviata alle parti interessate il Presidente della C.D.T. notificava ai deferiti ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio per la riunione del 30.07.09.

Il dibattimento. All’udienza del 30.07.2009 davanti alla C.D.T. sono comparsi il Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore GALEOTA, il calciatore MASOLI Sebastian Nazareth ed Sig. BULFON Giorgio per sé ed in rappresentanza della società da lui presieduta.

Le conclusioni. Il calciatore MASOLI ed il sig. BULFON, dopo aver illustrato lo svolgimento dei fatti (il Bulfon anche tramite alcune brevi osservazioni scritte depositate in sede di audizione) hanno chiesto, concordandola con il rappresentante della Procura Federale, l’applicazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art 23 del C.G.S., delle seguenti sanzioni: quanto al MASOLI gg 80 di squalifica (pena base mesi 4 di squalifica ridotti di 1/3); quanto a BULFON Giorgio mesi 2 di inibizione (pena base mesi 3 di inibizione ridotti di 1/3); quanto alla società A.S.D. VAL FELLA € 200,00 di ammenda (pena base € 300,00- di ammenda ridotti di 1/3).

La motivazione.  Pacifica la materialità dei fatti contestati, risultando dagli atti il doppio tesseramento per cui è scattato il deferimento, la C.D.T., ritiene di accogliere l’istanza di applicazione della pena formulata dalle parti reputando corretta la qualificazione dei fatti come dalle stesse prospettata e congrua la sanzione dalle stesse concordata tenuto conto delle modalità di svolgimento della vicenda e della condotta processuale delle parti, di esplicito riconoscimento dei fatti contestati.

PQM

Visto l’art. 23 2° c. C.G.S. la Commissione Disciplinare Territoriale - FVG così decide:

-  Applica al calciatore MASOLI Sebastian Nazareth la sanzione della squalifica di gg 80 (ottanta), a tutto il 26.10.2009;

-  Applica a BULFON Giorgio, Presidente dell’A.S.D. VAL FELLA, la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC per il periodo di mesi 2 (due), a tutto il 07.10.2009;

-  Applica all’A.S.D. VAL FELLA la sanzione dell’ammenda di € 200,00- (duecento).

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