COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 7 DEL 07.08.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO da parte del P

 COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 7 DEL 07.08.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a CARICO del calciatore Loris NIGRIS (ASD MONTEBELLO DON BOSCO TRIESTE) e della ASD MONTEBELLO DON BOSCO TRIESTE.

Con raccomandata 22 aprile 2009, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 commi 4 e 6 C.G.S., deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale il calciatore Loris NIGRIS e la società di sua appartenenza per rispondere, il primo della violazione di cui all’art. 1 c. 1 C.G.S. per i fatti violenti di cui in premessa e la seconda per responsabilità oggettiva in ordine ai fatti contestati al suo tesserato.

Il dibattimento. Convocati i deferiti dal Presidente della CDT per l'udienza del 26.06.09, alla presenza della Procura Federale nella persona del Sostituto Procuratore dr. Salvatore Galeota, comparivano il sig. Andrea Rossi, presidente della Società e lo stesso calciatore personalmente.

Entrambi, sostanzialmente, si riportavano alle precisazioni già contenute nell'originario reclamo della Società e nelle dichiarazioni rese dal calciatore alla Procura Federale in sede inquirente.

Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale concludeva per l'affermazione della responsabilità degli incolpati per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle seguenti sanzioni:

Quanto al calciatore Loris NIGRIS squalifica per anni tre;

Quanto alla ASD MONTEBELLO TRIESTE: € 2.000 (DUEMILA) di ammenda,

I deferiti concordavano, poi, con la Procura Federale, in sede di patteggiamento ex art. 23 C.G.S., le sanzioni che seguono: quanto al calciatore Loris NIGRIS squalifica per anni due; quanto alla ASD MONTEBELLO TRIESTE: € 1.333 (mille trecento trenta tre) di ammenda,

L’organo giudicante, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 23 C.G.S., deve valutare se è corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata.

Ebbene, in c.u. 29 del 27.11.08 questa C.D.T. ebbe ad esaminare il reclamo dell’ASD Montebello Don Bosco Trieste avverso la squalifica a tutto il 2.11.2013 che il GST comminò al suo calciatore NIGRIS Loris (in C.U. Del. Prov. Trieste n°12 del 13 novembre 2008) con la seguente motivazione: “Al termine della gara Montebello Don Bosco – Audax Sanrocchese del 2.11.2008, valida per il Campionato di III Categoria - Girone "D", mentre l'arbitro si apprestava a sanzionare un giocatore della Soc. Montebello Don Bosco reo di averlo ingiuriato, veniva circondato da altri giocatori che cercavano di impedirgli di estrarre il cartellino rosso, ponendosi a stretto contatto. A questo punto il direttore di gara cercava di divincolarsi, ma veniva colpito con un pugno sferratogli da tergo che gli procurava un forte dolore allo zigomo ed all'occhio sinistro. Al termine della gara cercava di individuare il colpevole, ma questi veniva protetto dai propri compagni di squadra che gli levavano la maglia affinché l'arbitro non potesse individuare il numero del giocatore. Rientrato quindi nello spogliatoio e consegnati i documenti di gara, l'arbitro invitava l'Acc. Ufficiale del Montebello Don Bosco Sig. Ilias Gianluigi ad indicargli il nominativo del calciatore reo della scorrettezza e questi gli faceva il nome del n.9 NIGRIS Loris. L'arbitro veniva scortato fuori dal campo di gioco da 5 poliziotti, fatti intervenire da un poliziotto in borghese che si trovava sul posto, mentre un gruppo di persone continuava ad applaudirlo ironicamente. Persistendo il dolore, l'arbitro si recava al Pronto Soccorso dell'Ospedale dove gli veniva diagnosticato un trauma orbitale”.

La CDT rilevava tra l'altro che il rapporto dell’Arbitro, nel frangente, non poteva costituire prova privilegiata della responsabilità del NIGRIS perché l’arbitro non aveva direttamente percepito chi fosse stato l'autore del gesto denunciato, ma aveva appreso l'indicazione del nominativo del NIGRIS medesimo solo de relato.

Così questa CDT, in quell'occasione, annullava il provvedimento impugnato, per quanto riguardava la squalifica del calciatore e rimetteva l’intero fascicolo alla Procura Federale per ogni sua deliberazione.

La Procura Federale approfondiva l'istruttoria interrogando sedici testimoni, tra cui l'arbitro e il medesimo NIGRIS e, ritenuta documentata la responsabilità del calciatore, rimetteva il fascicolo alla CDT con il deferimento a carico del NIGRIS per rispondere dell'azione violenta nei confronti dell'arbitro e della Società per responsabilità oggettiva.

Motivi della decisione: dall'istruttoria emergono parecchie situazioni contraddittorie.

Ai sensi dell'art. 35/1 CGS, se è vero che i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, per quanto l’Arbitro abbia direttamente percepito, è importante precisare che “Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare altresì ai fini di prova gli atti di indagine della Procura federale”. Così la C.D.T., ritenuto che l’Arbitro non ha saputo attribuire al fatto descritto ad uno specifico soggetto, ferma ed intangibile la sussistenza del fatto denunciato (il pugno sferratogli da tergo) intende utilizzare appieno gli atti di indagine per risalire (se possibile) all’artefice del gesto. Il NIGRIS, infatti, nel patteggiare ha escluso di aver colpito l’Arbitro con un pugno sferratogli da tergo e si è detto responsabile di aver sferrato uno schiaffo all’Arbitro affrontandolo di fronte, in reazione ad un colpo che lo stesso Arbitro gli avrebbe tirato sul volto, procurandogli una palpabile tumefazione con prognosi di sette giorni.

La CDT prende atto che la Procura Federale ha ritenuto attendibile l'indicazione resa dal sig. Balsamo, direttore sportivo della società avversaria del Montebello, la Audax SanRocchese, terzo non interessato, ma deve evidenziare che è solo questi, unico tra tutti gli interrogati, ad aver affermato di aver visto il NIGRIS “dietro” all'arbitro, a dare fondamento alla affermazione dell'arbitro di aver ricevuto un pugno “da tergo”. In verità, afferma il dirigente della squadra avversaria sig. Balsamo a proposito del NIGRIS, “lo notavo senza la rispettiva maglia sociale”. Pur credendo nella buona fede del sig. Balsamo, troviamo che egli sia veramente la persona meno indicata per dare piena contezza al fatto che fosse proprio il NIGRIS “dietro” all'arbitro al momento dell'aggressione perché, logicamente, non avendo egli familiarità con il NIGRIS, calciatore avversario, nella confusione generale non è facile capire come possa averlo identificato con certezza; altrettanto facilmente può averlo scambiato per un altro. Ma anche un elemento obbiettivo e, per questo, decisivo, esclude che la deposizione del sig. Balsamo dia fondatezza al deferimento: l'arbitro medesimo avverte che chi lo ha colpito “stava ben attento a non darmi le spalle in maniera che non ne potessi vedere il numero di maglia”, il che significa che chi lo ha colpito con il pugno “da tergo” aveva addosso la maglia del Montebello. La dichiarazione di Balsamo, se presa per attendibile, lungi dall'inchiodare il NIGRIS alle sue responsabilità, assolverebbe in pieno l'incolpato, perché Balsamo ha visto il NIGRIS privo della maglietta di gara, mentre chi ha colpito l'arbitro aveva la maglietta!

Ancora, tutti gli altri interrogati che si sono espressi sulla posizione del NIGRIS hanno affermato che lui e gli altri compagni di squadra hanno affrontato l'arbitro di fronte, e ciò è logico perché essi stavano contestando il suo operato e quindi è presumibile che anche il NIGRIS, con gli altri, gli stesse davanti e non dietro; al massimo poteva stare in posizione defilata di lato (cfr. deposizione Miss) in quanto il teatro della vicenda non era statico, ma intuibilmente gli attori erano soggetti a frenetiche spinte e controspinte che possono aver portato il NIGRIS, che non nega di aver chiesto spiegazioni con atteggiamento esacerbato, a fianco dell'arbitro, ma non dietro. Non solo, ma è pacifico che l'arbitro, nel cercare di svincolarsi dall'accerchiamento, abbia usato le mani, colpendo al volto il NIGRIS. Il testimone Alessio, sicuramente attendibile in quanto Assistente della Polizia di Stato che nel frangente ha collaborato con estrema puntualità a riportare la calma, tesserato quale allenatore per il Montebello, ha visto che l'arbitro, nel divincolarsi, colpiva al volto il NIGRIS, ed “inoltre notavo che da tergo sbucava un braccio alzato e la mano dello stesso braccio, colpiva di striscio l'arbitro”. È logico intendere che l'Arbitro, nel divincolarsi, possa aver colpito al volto il calciatore, procurandogli la prognosi accertata in Pronto Soccorso di sette giorni, affrontandolo di fronte; più difficile intendere che l'arbitro possa aver colpito il calciatore alle proprie spalle, cagionandogli quelle conseguenze; mentre un altro braccio, ricorda Alessio, si alzava dal retro e colpiva l'arbitro.

Un'attenzione a parte, poi, merita la deposizione dell'arbitro medesimo, che -per inciso- poco dopo questi fatti, prima di essere sentito dalla Procura Federale in sede inquirente, si è dimesso dal ruolo ed ha presentato querela nei confronti del calciatore avanti alla Giustizia Ordinaria.

Quanto meno “forzata” è la ricostruzione che l’Arbitro ne fa avanti all'Organo inquirente: “sono sicuro di essere stato colpito dal n.ro 9 del Montebello Nigris Loris, questa sicurezza è suffragata dal fatto che immediatamente dopo aver ricevuto il pugno ho girato la testa e alle mie spalle era presente solo il Nigris che velocemente iniziava ad allontanarsi...” Tale forzatura emerge dalla successiva dichiarazione, resa solo poche righe più sotto, per cui “non riuscendo a rilevare il numero della maglietta del calciatore in questione, provvedevo a focalizzare l'attenzione sul suo volto, che al momento non mi consentiva di dare il nome all'autore del gesto”... cui segue “consultando i documenti, giungevo alla conclusione che poteva trattarsi del NIGRIS, ma di ciò non avevo la certezza assoluta”. É sicuro che sia stato lui, ma … non ha certezza ... Ha focalizzato il volto ma non lo ha riconosciuto nelle foto. La illogicità della affermazione non richiede commento. La deposizione davanti al rappresentante della Procura federale, poi, perde vieppiù attendibilità quando si consideri che, nel suo supplemento di referto (reso a caldo) l'arbitro, dopo aver ancora manifestato incertezza circa il nominativo del suo aggressore abbia riferito di essersi recato al pronto soccorso e ad una visita oculistica, senza altro aggiungere. Solo dopo essere uscito dai ruoli AIA, una volta presentata querela nei confronti del calciatore, quattro mesi dopo, alla Procura federale ha rammentato: “presso detto nosocomio all'uscita dell'ambulatorio dell'oculista notavo in attesa il calciatore che io avevo seguito con lo sguardo, sul terreno di gioco, che successivamente avevo identificato per Nigris Loris”. È evidente che questo ricordo … ritardato, affiorato quattro mesi dopo il fatto nella mente di chi non è più tesserato ed ha presentato querela avanti alla Procura della Repubblica, fa ulteriormente perdere certezze nel giudicante federale, anzi sollevi dubbi. La circostanza avrebbe potuto essere decisiva, se l'arbitro la avesse verbalizzata prontamente, da tesserato, nel supplemento di rapporto. Allora sì che quella deposizione avrebbe avuto peso. Nel silenzio iniziale, tale dichiarazione resa quattro mesi dopo, resa da un non più tesserato, resa da chi ha presentato una querela, lascia forti perplessità.

A ciò va aggiunto che nessuno degli interrogati ha visto una tumefazione o un rossore sul viso dell'arbitro. Qualcuno ha visto i segni sul volto del NIGRIS. Arbitro e calciatore si sono recati, contemporaneamente, al pronto soccorso: l'arbitro è stato visitato alle 17.54 a Cattinara e alle 17.55 (solo un minuto dopo) è stato dimesso, indirizzato alla clinica oculistica senza evidenze traumatiche con verbalizzazione di un “sospetto clinico” di trauma orbitario sx; il calciatore è stato visitato alle 17.57 al Maggiore ed è stato dimesso dopo accertamenti radiologici e la visita oculistica alle 19.59 con un “esame obiettivo” di trauma contusivo allo zigomo e occhio sinistri e sette giorni di prognosi e consigli terapeutici (borsa di ghiaccio per 20' ogni ora, pomate, terapia antalgica...). Lo stesso oculista ha visitato entrambi con risultanze analoghe: non ha rinvenuto situazioni patologiche in nessuno dei due.

La CDT reputa, così, che il NIGRIS sia, sì, autore di un gesto di violenza nei confronti dell'arbitro, così come da lui confessoriamente riconosciuto, ma che tale atto non sia consistito nel pugno inferto dal retro che è stato denunciato dall'arbitro, bensì di uno schiaffo reso da fronte, o al massimo da lato, in replica al colpo subito. Non sappiamo se l'arbitro nella bagarre e nella concitazione del momento, così come non si è accorto di aver a propria volta colpito il NIGRIS, possa non essersi accorto di aver ricevuto quello schiaffo. Il pugno ricevuto da dietro può essere stato un episodio diverso, comunque non riferibile al NIGRIS.

Così, la CDT ritiene non corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti nei confronti del NIGRIS. Peraltro resta quantitativamente congrua la sanzione patteggiata per essere il NIGRIS responsabile di uno schiaffo, e non di un pugno, reso all'arbitro nella concitazione del momento in reazione ad un colpo che l'arbitro stesso gli aveva involontariamente inferto nel tentativo di divincolarsi dall'accerchiamento.

Discorso diverso va fatto per la responsabilità oggettiva della Società, già pesantemente sanzionata dal GST con 400 euro di ammenda per comportamento particolarmente minaccioso di alcuni sostenitori nei confronti dell'arbitro a fine gara e per il comportamento antisportivo sia da parte dei giocatori che dei dirigenti della Società in quanto non prestavano assistenza al direttore di gara nel dopo partita. Quella sanzione ha motivazione diversa dalla responsabilità oggettiva della società per il fatto violento subito dal direttore di gara. Quest'ultima violazione deve considerare tutta la vicenda sviluppatasi in campo, nel suo complesso, così come risultante dalle evidenze istruttorie.

In quest'ottica, la qualificazione dei fatti è consona e la sanzione patteggiata è congrua, attesa la grave violazione dei doveri di lealtà e probità che è stata commessa da un considerevole numero di calciatori propri tesserati, NIGRIS compreso.

PQM

la CDT così decide:

quanto al calciatore NIGRIS Loris, ritenutane la responsabilità per aver colpito l'arbitro con uno schiaffo in reazione ad un colpo da questi accidentalmente inferto, dispone la squalifica per anni due, detratto il periodo di sospensione cautelare (giorni sette) e quello di squalifica (giorni quattordici) già scontati per le erronee valutazioni del G.S.T., e così fino a tutto il 17 luglio 2011;

quanto alla Società: ritenuta corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione patteggiata ex art. 23 C.G.S., dispone l’applicazione dell'(ulteriore) ammenda di euro 1.333,00 (milletrecento trentatre);

a complemento del provvedimento già reso in c.u. N° 29 del 27.11.08, dispone il non addebito della tassa relativa al reclamo che ha dato impulso a questo procedimento.

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