COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 82 dell’ 8/1/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL S

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 82 dell’ 8/1/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ALESSANDRO QUOIANI, PRESIDENTE SOC. ASD TANAS CASALOTTI E DEI DIRIGENTI DELLA STESSA SOCIETÀ ALESSANDRO CUOMO, MAURO EUFEMI, PAOLO LAURETTA PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ ART. 1 COMMA 3 DEL C. G: S. E DELLA SOCIETÀ ASD TANAS CASALOTTI PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMA 2 DEL C. G. S:

Il Procuratore Federale della F. I. G. C., vista la delibera della Commissione Disciplinare Territoriale n.61 del 12. 11.09. e la nota del 16. 11. 09.con la quale veniva trasmesso il fascicolo relativo al sopra citato deferimento per la mancata notifica ai soggetti deferiti, tesserati per la soc. Tanas Casalotti ed alla stessa società, in quanto l’ indirizzo risultava errato, trasmetteva nuovamente a questa Commissione, con nota del 26. 11. 09.,gli atti del deferimento in questione, dopo aver verificato l’ esatto indirizzo per corrispondenza, presente nell’ atto di censimento  della società.

I motivi del deferimento della Procura Federale, come già evidenziato nella precedente delibera del 12. 11. 09., sono scaturiti dal fatto che i tesserati della soc. Tanas Casalotti, indicati in epigrafe,regolarmente convocati dall’ Organo Inquirente, al fine di individuare  i calciatori della soc. Futbollclub che avevano al termine dell’ incontro aggredito gli avversari, non si sono invece presentati, senza alcuna giustificazione, violando in tal modo , l’ art. 1 comma 3 del C.G:S. L’ Incaricato della Procura Federale ha ritenuto che di tale condotta debba essere chiamata a rispondere per responsabilità oggettiva  ex art. 4. Comma 2 del C.G. S la società Tanas Casalotti.per le violazioni ascritte ai propri tesserati.

Ed è per tali motivi che i soggetti in questione sono stati deferiti a questa Commissione di Disciplina Territoriale.

Alla riunione ritualmente fissata è presente il rappresentante della Procura Federale ed il sig. Alessandro Cuomo, mentre sono risultati assenti gli altri deferiti, né hanno fatto pervenire deduzioni a difesa.

Il sig. Cuomo, nella sua deposizione, ha affermato  di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione di convocazione, con ciò causando il suo deferimento, in quanto non è più nel direttivo della società Tanas Casalotti, e che dalla stagione sportiva 2009/2010 svolge le funzioni di dirigente per la società R. Morandi, a causa di problemi  societari insorti  nella precedente stagione nella società Tanas Casalotti.

 La procura Federale quindi conclude per l’ affermazione di responsabilità dei deferiti, chiedendo per il presidente  Alessandro Quoiani 2 mesi di inibizione, ed 1 mese per i dirigenti Alessandro Cuomo,Mauro Eufemi e Paolo Lauretta, nonché l ‘ammenda di Euro 300 alla soc. Tanas Casalotti.

Questa Commissione di Disciplina Territoriale concorda con la Procura per le sanzioni proposte, ad eccezione  di quella relativa Alessandro Cuomo che può lievemente ridursi, in considerazione dei motivi addotti e per essere stato l’ unico dei deferiti a presentarsi.

 Detto ciò, questa Commissione di Disciplina Territoriale

DELIBERA

Di affermare la responsabilità dei deferiti e di adottare il provvedimento di inibizione per 2 mesi nei confronti del Presidente della soc. Tanas Casalotti sig. Alessandro QUOIANI, di 1 mese nei confronti dei dirigenti Mauro Eufemi e Paolo Lauretta,di 15 giorni nei confronti del dirigente Alessandro Cuomo, nonché l’ ammenda di Euro 300 alla società Tanas Casalotti.

Si comunichi agli interessati facendo presente che i provvedimenti decorrono dal giorno successivo al ricevimento della raccomandata A. R.

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