COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 37 del 24/09/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE BARTOLOMEO CORDOVA DELLA SOC. PETRIANA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 37 del 24/09/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DEL CALCIATORE BARTOLOMEO CORDOVA DELLA SOC. PETRIANA AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL  31.12.2009 INFLITTAGLI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON  COMUNICATO UFFICIALE N. 125 DEL 30.6.2009;

(GARA: FUTBOLCLUB-PETRIANA DEL 17. O6. 09)

La Commissione Disciplinare Territoriale;

Esaminati gli atti ufficiali;

Letto il reclamo proposto dal ricorrente, nel quale il calciatore, oltre a scusarsi per quanto accaduto al termine dell’ incontro, pone all’ attenzione di questa Commissione di Disciplina che i fatti a lui addebitati si sono svolti in una circostanza del tutto particolare. A fine gara, precisa il Cordova, interveniva, nell’ intento di evitare una colluttazione tra il capitano della sua squadra ed un avversario, venendo aggredito nell’ occasione e colpito con uno schiaffo da altro avversario. Ammette il ricorrente che la sua reazione è  stata  sproporzionata, ma non così  come descritta dall’ arbitro nel proprio rapporto, dove non viene menzionata la difesa a cui è dovuto ricorrere per non subire conseguenze più gravi. Per tutti questi motivi chiede BARTOLOMEO CORDOVA che venga rivisitata la sanzione a lui comminata.

Questa Commissione, dopo aver attentamente letto gli atti in possesso, si è resa conto che alcune valutazioni poste in essere dal calciatore in argomento, possono essere prese in considerazione, quali l ‘aggressione subita, ma che comunque il comportamento dell’ atleta è stato sicuramente di eccessiva violenza e censurabile sotto ogni aspetto. Alla luce di quanto sopra espresso, questo Organo di Giustizia Sportiva, ritiene che la sanzione inflitta al calciatore in discussione possa essere  lievemente ridimensionata e riportata entro limiti di minore gravità.

Detto ciò, questa commissione di Disciplina Sportiva

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il ricorso  di cui trattasi, riducendo la squalifica inflitta al calciatore BARTOLOMEO CORDOVA dal 31. 12. 2009 al 30.11 2009

La tassa reclamo si restituisce

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