COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 37 del 24/09/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C A CARICO&nbsp

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 37 del 24/09/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C A CARICO  DEL CALCIATORE REJEB SABRI PER VIOLAZIONE DELL’ ART.1 COMMA 1 DEL C.G.S  IN RELAZIONE ALL’ ART. 40, COMMA 11 BIS DELLE N.O. I F E DELLA SOCIETÀ ASD ATLETICO CISTERNA AI SENSI DELL’ ART.4 COMMA 2 DEL C.G.S ED ART 1 COMMA 5 DEL C.G.S.

Il Procuratore  Federale della  F.I.G.C con lettera prot. 580/8030 dell’ 8. 06. 2009 ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale il calciatore REJEB SABRI e la soc. A.S.D ATLETICO CISTERNA per le violazioni normative loro ascritte ed indicate in epigrafe.

L’incaricato della Procura Federale della F.I.G.C, a seguito della denuncia pervenutagli dall’ Ufficio Tesseramenti F.I G.C in data 19. 11.2008 ha esperito gli opportuni accertamenti per verificare la posizione di tesseramento del calciatore, di nazionalità tunisina, REJEB SABRI, il quale dichiarava “ di non essere mai stato tesserato per una società appartenente a federazione estera.

Da un approfondito esame il collaboratore federale accertava che, dal certificato di transito del 5.12.08, risultava che, al contrario, il calciatore in argomento era stato in precedenza tesserato per il club ESPOIR SPORTIFE DE CHORBANE, regolarmente affiliato. Ha ritenuto pertanto la Procura Federale che la richiesta di tesseramento, basata su una dichiarazione mendace, ascrivibile al calciatore REJEB SABRI, sia passibile della violazione del disposto dell’ art. 10 comma 2 del C.G.S, in relazione all’ art. 40, comma 11 bis delle N.O.I.F e dell’ art. 1 comma 1 del medesimo C.G.S., nonché  a titolo di responsabilità oggettiva la soc. ATLETICO CISTERNA, ai sensi dell’ art. 4 comma 2 del C.G.S. per la violazione del proprio tesserato, che ha svolto attività nel suo interesse, ai sensi dell’ art.1 comma 5 del C.G.S.

Per i motivi sopraesposti la Procura Federale afferma la responsabilità dei deferiti.

Alla riunione ritualmente fissata dalla Commissione di Disciplina Territoriale è presente il responsabile della Procura ed il dirigente della società Atletico Cisterna sig. ORBISAGLIA PIETRO, il quale ha considerato in totale buona fede la dichiarazione resa dal calciatore Rejeb Sabri. Ha anche tenuto a precisare il suddetto dirigente l’ aspetto sociale in cui opera la società, che tende a favorire l’ inserimento di calciatori provenienti dall ‘estero, come nel caso del calciatore tunisino.

La Procura Federale, pur prendendo atto delle deduzioni a difesa avanzate dalla società, conclude per l’ affermazione di responsabilità per i deferiti, chiedendo 6 mesi di squalifica per il calciatore REJEB SABRI e l’ ammenda di EURO 500,00 per la società Atletico Cisterna.

Questo Organo di Giustizia Sportiva, pur apprezzando il lodevole impegno nel sociale che la società pone tra i suoi obiettivi, non può, pur tuttavia, non sottolineare la gravità del comportamento tenuto dal calciatore REJEB SABRI, il quale nella circostanza non si è attenuto a quei principi, in cui tutti i tesserati sono

tenuti a mantenere quei rapporti di correttezza, di lealtà e probità nei confronti della F.I. G.C. Per quanto attiene la responsabilità addebitata alla società con una proposta avanzata dalla Procura di 500,00 Euro di ammenda, questo Organo Giudicante ritiene che non si possono addossare particolari colpe alla soc. Atletico Cisterna, in quanto è venuta a conoscenza della situazione del calciatore, solo dopo la comunicazione da parte dell’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. dopo la quale ha allontanato definitivamente il calciatore dalla società.

Conseguentemente, questa Commissione  di Disciplina Sportiva Territoriale

DELIBERA

Di affermare la responsabilità dei deferiti squalificando il calciatore REJEB SABRI per 6 mesi, mentre alla società Atletico Cisterna  viene comminata una ammenda di EURO 100,00

Si comunichi ai soggetti interessati a cura del Comitato Regionale Lazio. Le sanzioni comminate decorrono dal giorno successivo a quello della comunicazione.

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