COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 42 del 01/10/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C A CARICO DEI CALCI
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 42 del 01/10/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C A CARICO DEI CALCIATORI TIBERI FRANCESCO, PALONI ANDREA , PANARIELLO MARCO E DELL’ ALLENATORE PEVERIERI MARCO, TESSERATI PER LA SOCIETÀ LUPA FRASCATI PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ ART. 34 COMMA 2 DELLE N.O.I.F E DELA SOC. LUPA FRASCATI PER VIOLAZIONE DELL’ ART.4 COMMA 2 DEL C.G.S, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA.
Il Procuratore Federale della F.I.G.C, a seguito della nota del 17 marzo 2009-trasmessagli dal Presidente del Comitato Regionale Lazio, in cui segnalava la partecipazione nella stessa giornata del 15 marzo 2009 di tre calciatori della soc. ASD LUPA FRASCATI a due gare di campionato, allievi elite e allievi regionali, ha esperito le opportune indagini al riguardo.I
Ha rilevato il collaboratore della Procura dalla documentazione in possesso, che in effetti i calciatori indicati in epigrafe hanno preso parte, nelle fila della società LUPA FRASCATI alla gara del campionato Allievi Regionali, girone C, “Lupa Frascati Albalonga” ed alla gara Allievi Coppa Lazio “ elite” Tor di Quinto Lupa Frascati, entrambe disputate nella giornata del 15 marzo 2009, rispettivamente alle ore 9 ed alle ore 17.Ha anche accertato l’incaricato della Procura, dalla documentazione in atti, che nelle distinte relative alle gare in questione risulta inserito quale allenatore il sig. MARCO PEVERIERI e che quest’ ultimo ha schierato i calciatori predetti in occasione di entrambe le gare.Ritiene in conseguenza di quanto sopra la Procura che l’ avvenuta partecipazione di un calciatore a due gare ufficiali nella stessa giornata abbia integrato la violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva, sanciti dall’ art 1 comma 1 del CGS, con riferimento all’ art. 34 comma 2 delle NOIF, ascrivibile ai calciatori TIBERI, PALONI e PANARIELLO, atleti tesserati per la soc. Lupa Frascati, nonché il sig. PEVERIERI, allenatore della medesima società.Conseguentemente la Procura ritenendo i predetti responsabili delle violazioni normative di cui sopra,li deferisce a questa Commissione di Disciplina Territoriale.Alla riunione ritualmente fissata è presente il solo rappresentante della Procura, mentre è assente la soc. Lupa Frascati, la quale non ha fatto pervenire nemmeno controdeduzioni a difesa.A questo punto la Procura,pertanto, conclude per l’ affermazione di responsabilità dei deferiti, chiedendo per i calciatori Tiberi Francesco, Paloni Andrea e Panariello Marco 1 giornata di squalifica, nonché 500 EURO di ammenda per la soc. Lupa Frascati, per l’ allenatore Peverieri Marco 1 mese di squalifica, ed 1 punto di penalizzazione alla società, da scontare nella corrente stagione sportiva nel campionato Allievi Regionali.Questa Commissione di Disciplina Territoriale concorda con la Procura per il riconoscimento di responsabilità dei deferiti, facendo però presente che , ai sensi dell’ art. 17 comma 6 del CGS i casi come quelli prospettati non prevedono la penalizzazione di punti in classifica.Detto ciò, questa Commissione di Disciplina Territoriale
DELIBERA
Di affermare la responsabilità dei deferiti, squalificando per 1 gara i calciatori Tiberi Francesco,Paloni Andrea e Panariello Marco e l’ allenatore Peverieri Marco per 1 mese. Alla società Lupa Frascati viene comminata una ammenda di EURO 500,00.
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