COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 56 del 29/10/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.D. QUERCIAIOLA AVVERSO I PROVVEDIMENTO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 56 del 29/10/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.D. QUERCIAIOLA AVVERSO I PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.4.2010 A CARICO DEL CALCIATORE MAGRINO ANDREA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL C.R. LAZIO CON C.U. N. 49 DEL 15.10.2009

(Gara: QUERCIAIOLA – VITERBO POOL CALCIO del 11.10.2009 – Campionato II Categoria)

La Commissione Disciplinare

Visto il reclamo in epigrafe;

esaminati gli atti ufficiali, osserva:

la Società QUERCIAIOLA proponeva ricorso avverso il provvedimento di squalifica fino al 30.4.2010 comminata al proprio calciatore ANDREA MAGRINO. Il calciatore veniva espulso per proteste a seguito di analogo provvedimento adottato  a carico di un suo compagno di squadra.

Al momento dell’espulsione il MAGRINO proferiva frasi irriguardose nei confronti del Direttore di gara e contestualmente alla sua espulsione pestava volontariamente il piede dell’arbitro provocandogli un leggero fastidio momentaneo.

Al termine della gara, per stessa ammissione del MAGRINO, il calciatore si recava nei pressi dello spogliatoio dell’arbitro e danneggiata gravemente la porta, entrava all’interno dello stesso mettendolo a soqquadro.

Nella stessa circostanza, tra l’altro, gettava in terra volontariamente gli effetti personali dell’Arbitro.

Esaminati attentamente gli atti di gara, ritenuto che il referto del direttore di gara riporta in maniera dettagliata e specifica quanto accaduto al momento dell’espulsione dal campo del MAGRINO e che lo stesso calciatore ha ammesso all’arbitro di essere stato l’autore del danneggiamento dello spogliatoio e dell’aver riversato in terra volontariamente gli oggetti personali dello stesso, questa Commissione Disciplinare ritiene congrua la sanzione comminata dal Giudice Sportivo.

Tutto ciò premesso,

DELIBERA

Di respingere il reclamo della Società U.S.D. QUERCIAIOLA e per l’effetto di confermare la squalifica al calciatore ANDREA MAGRINO fino al 30.4.2010.

La tassa reclamo va incamerata.

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