COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 61 del 12/11/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ VETERANI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA DEL

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 61 del 12/11/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ VETERANI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA DEL CAMPO PER DUE GARE ED AMMENDA DI €500 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE CON C.U. N. 20C5 DEL 28.10.2009

(Gara: IVO ROMA DIVINO AMORE - VETERANI del 24.10.2009 – Campionato Serie C2 C5 Maschile)

Visto il reclamo preposto dalla SOC. VETERANI con il quale eccepisce preliminarmente che la gara non  ha avuto durata regolamentare, non avendo riportato nel referto di gara i time-out del secondo tempo, in base ai quali l’incontro sarebbe dovuto terminare al 32’ del secondo tempo e non al 30’ come riportato dall’arbitro nel proprio rapporto.

In merito all’aggressione subita dall’arbitro, la ricorrente, pur essendo molto dispiaciuta dell’accaduto, fa presente che nelle circostanze si è attivata,  tanto è che il capitano ha subito provveduto a portare del ghiaccio all’arbitro e che i tesserati di entrambi le società si sono prodigate per l’assistenza all’arbitro stesso.

Si lamenta però la SOC. VETERANI perché l’arbitro non avrebbe espulso il proprio calciatore Durante,  ammonito  per la 1ªvolta al 24’ del secondo tempo per aver trattenuto per la maglia un avversario e successivamente al 30’ del secondo tempo si rendeva responsabile della stessa infrazione senza che venisse adottato alcun provvedimento nei suoi confronti.

In conclusione, considerando quanto sopra la SOC. VETERANI nel chiedere una rivisitazione della sanzione confittagli, rimane però sorpresa che non sia stato adottato alcun provvedimento disciplinare a carico della squadra di casa responsabile oggettivamente dell’accaduto.

Questa Commissione di Disciplina Territoriale pur facendo presente che quanto verte sulla durata della gara e sulle decisioni tecniche assunte dall’arbitro in campo, sono di esclusiva competenza dell’arbitro stesso, osserva comunque che eventuali reclami di tale natura  andavano preposti in base alle norme regolamentari, entro i termini stabiliti, al Giudice Sportivo competente.

Per quanto riguarda poi la richiesta di sanzionare la squadra di casa perché responsabile oggettivamente dell’accaduto, si è dell’avviso che, avendo la Società IVO ROMA provveduto a rispettare i suoi compiti chiudendo i cancelli di accesso al campo, certamente non può essere considerata responsabile se un sostenitore di parte avversa scavalca la rete di recinzione per commettere un grave gesto ai danni dell’arbitro.

Pur tuttavia questo Organo di Giustizia Sportiva, da un attenta ed approfondita lettura di tutti gli atti iin possesso, si è reso conto che, in effetti la sanzione comminatagli appare eccessiva in relazione al pur grave ed isolato episodio di aggressione all’arbitro, tenuto altresì conto del fattivo comportamento, nella circostanza, dei tesserati di entrambe le Società.

Tale gesto, se pur grave e censurabile sotto ogni aspetto, può essere sanzionato secondo gli abituali parametri adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva per casi analoghi a quelli in esame e, quindi ricondotto entro limiti di minore gravità.

Detto ciò, questa Commissione Disciplinare Territoriale

DELIBERA

di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Veterani riducendo per effetto, la squalifica del campo di giuoco da 2 gare ad 1 gara effettiva, confermando comunque l’ammenda di euro 500,00 a carico della medesima Società.

La tassa reclamo si restituisce.

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