COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 63 del 19/11/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ LATERA AVVERSO IL PROVVEDIMENTI DI RIPETIZI

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 63 del 19/11/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ LATERA AVVERSO IL PROVVEDIMENTI DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 52 DEL 22.10.2009

(Gara: LATERA – COMPAGNIA PORTUALE del 4.10.2009 – Campioanto I Categoria)

La Commissione Disicplinare

Visto il reclamo in epigrafe;

esaminati gli atti ufficiali, osserva:

la gara a margine è stata sospesa al 47mo del II tempo (in fase di recupero) in quanto, dopo un trambusto verificatosi sul terreno di gioco tra calciatori delle due squadre, con i Dirigenti delle medesime che cercavano di riportare la calma, l’Arbitro veniva offeso ripetutamente da un giocatore della Società COMPAGNIA PORTUALE che, staccatosi dal gruppo degli altri, si dirigeva verso di lui con fare minaccioso.

Il Giudice Sportivo, anche in accoglimento del reclamo avanzato dalla Società COMPAGNIA PORTUALE, non ravvisando gli elementi di pericolo per l’Arbitro tali da giustificare la fine anticipata dell’incontro, ne decideva la ripetizione.

Avverso tale decisione, la Società LATERA ha proposto reclamo, sostenendo che la responsabilità della sospensione dell’incontro deve essere addebitata alla Società COMPAGNIA PORTUALE per il comportamento del proprio calciatore nei confronti dell’Arbitro che ha indotto quest’ultimo  a porre fine anticipata alla gara.

Tale argomentazione è stata ribadita in sede di audizione della ricorrente.

Dall’esame degli atti ufficiali emerge chiaramente l’estrema labilità dei motivi della sospensione dell’incontro: il calciatore della Società COMPAGNIA PORTUALE, Sig. DE LUCA MARCO, infatti, dopo aver rivolto all’arbitro ripetute offese, si avvicinava a lui con atteggiamento di pesante contestazione, ma non manifestava alcun proponimento di aggressività tale da porre a repentaglio l’incolumità del Direttore di gara.

Tenuto anche conto della fattiva collaborazione dei Dirigenti nella circostanza, l’Arbitro avrebbe dovuto invitare i 2 capitani a riportare la calma, per concludere regolarmente l’incontro.

Tanto premesso, ritenuta corretta la decisione del Giudice di prime cure e quindi insussistenti le doglianze della ricorrente

DELIBERA

Di respingere il reclamo avanzato dalla Società LATERA e di confermare la decisione impugnata.

La tassa reclamo va incamerata.

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