COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 63 del 19/11/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ S. ELPIDIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 63 del 19/11/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ S. ELPIDIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 15.1.2010  A CARICO DEL CALCIATORE FABI MASSIMILIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 56 DEL 29.10.2009

(Gara: S. ELPIDIO – REAL CASTEL S. ANGELO del 25.10.2009 – Campionato II Categoria)

La Commissione Disciplinare

Visto il reclamo in epigrafe;

esaminati gli atti ufficiali, osserva:

si è ritenuto che la sanzione inflitta al calciatore FABI MASSIMILIANO sia eccessiva in rapporto al contenuto degli atti ufficiali: espulso per offese all’arbitro e per averlo strattonato, il citato giocatore, alla fine dell’incontro, davanti alla porta dello spogliatoio arbitrale, assumeva un comportamento di mera intenzionalità di aggressione al Direttore di gara che poi non poneva in atto. I compagni successivamente lo allontanavano.

Stante, sicuramente, la censurabilità del comportamento del FABI durante e a fine gara, si è dell’opinione che il tentativo di aggressione addebitatogli sia stato una percezione del direttore di gara ricavata dalla frase “non me ne frega niente se prendo un anno di squalifica” senza  concreti riscontri nei fatti.

Tanto premesso, la squalifica inflitta al FABI va riconsiderata ravvisando nel suo comportamento una larvata intenzionalità non supportata da validi elementi che ne abbiano caratterizzato un vero e proprio tentativo di aggressione.

Il tutto può configurarsi in una condotta minacciosa.

Per i motivi sopra descritti, questa Commissione Disciplinare

DELIBERA

Di accogliere il reclamo proposto dalla società S. ELPIDIO e, per l’effetto, di ridurre la squalfiica al calciatore FABI MASSIMILIANO dal 15.1.2010 al 15.12.2009.

La tassa reclamo va restituita.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it