COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 63 del 19/11/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ LUBRIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALI

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 63 del 19/11/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ LUBRIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO ALL’11.12.2009 A CARICO DEL CALCIATORE MENICUCCI ALDO  ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 12 DEL 5.11.2009

(Gara: BASSANO IN TEVERINA – LUBRIANO del 31.10.2009 – Campionato III Categoria Viterbo)

La Commissione Disciplinare

Visto il reclamo in epigrafe;

esaminati gli atti ufficiali, osserva:

la Società  reclamante sostiene che alla fine dell’incontro, dato il particolare stato di confusione dovuto al formarsi di piccoli gruppi di sostenitori delle due squadre all’esterno del terreno di gioco e al suo interno di altrettanti capannelli di calciatori, l’Arbitro non aveva la possibilità di individuare l’autore del gesto addebitato al calciatore MENICUCCI (sputo ad un sostenitore della squadra avversaria che lo raggiungeva al viso).

La stessa Società ricorrente conclude, contraddittoriamente, chiedendo una riduzione della squalifica comminata al calciatore sopracitato.

Dalla lettura degli atti ufficiali non emergono dubbi di sorta circa l’individuazione del responsabile del gesto sopra descritto nel calciatore MENICUCCI, tenuto anche conto della rappresentazione molto particolareggiata dell’episodio.

Tanto premesso, ritenute infondate le doglianze della ricorrente e congrua la sanzione inflitta al calciatore ALDO MENICUCCI

DELIBERA

Di respingere il reclamo avanzato dalla Società LUBRIANO e, per l’effetto, di confermare la decisione impugnata.

La tassa reclamo va incamerata.

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