COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 63 del 19/11/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE CLAUDIO GRADASSI PE

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 63 del 19/11/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE CLAUDIO GRADASSI PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1, COMMA 1, 10, COMMA 6, E 22, COMMA 8, C.G.S., DEI DIRIGENTI  LORENZO VENTRIGLIA, GUGLIELMO BENEDETTI, LUCA GROSSO E STEFANO RICCARDI PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, 10, COMMA 6, E 22, COMMA 8, C.G.S., E DELLA SOCIETA’ ASD REAL TERRACINA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S. 

 

 Il Procuratore Federale della FIGC con atto del 13.07.09 ha disposto il deferimento innanzi alla  Commissione Disciplinare territoriale del calciatore Claudio Gradassi per violazione di cui agli artt.  1, comma 1, 10, comma 6, e 22, comma 8, C.G.S., dei dirigenti Lorenzo Ventriglia, Guglielmo Benedetti, Luca Grosso e  Stefano Riccardi  per violazione degli artt. 1, comma 1, 10, comma 6, e 22, comma 8, C.G.S., e della società ASD REAL TERRACINA ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S.

Le motivazioni sono riportate nella lettera di deferimento.

Il Procuratore Federale della F.I.G.C. sulla base degli atti trasmessi dal Giudice Sportivo della Provincia di Latina, con cui gli segnalava la irregolare partecipazione del calciatore della Società A.S.D. REAL TERRACINA alla gara AMATORI CIRCEO – REAL TERRACINA del 28.2.2009 e di verificarne la irregolare partecipazione ad una gara del Campionato della stag. sport. 2007/2008 ed a 18 gare del Campionato della stag. sport. 2008/2009.

L’Organo inquirente dopo aver esperito le opportune indagini, ha rilevato che il calciatore in questione, squalificato dal Giudice Sportivo per una giornata con provvedimento del 17.4.2008, è stato irregolarmente inserito ed impiegato nelle gare dal 20.4.2008 al 7.2.2009 – n.17 gare.

Ha altresì accertato il collaboratore della Procura che il Gradassi, nella gara del 7.2.2009 veniva squalificato per 1 giornata dal Giudice Sportivo e non partecipando quindi alla successiva gara del 15.2.2009 REAL TERRACINA – CAJETA, scontava la vecchia giornata di squalifica comminatagli con provvedimento del 17.4.2008, rimanendo però inevasa la successiva squalifica di una giornata comminatagli dal Giudice Sportivo di Latina con il C.U. n. 27 del 12.2.2009.

In tale posizione di squalifica il GRADASSI  ha disputato l’incontro del 22.2.2009 REAL TERRACINA – CCCP FORMIA determinando complessivamente n. 18 gare a cui partecipava illegittimamente.

Ed è per tutto quanto sopra esposto che il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale, affermando la loro responsabilità, il calciatore CLAUDIO GRADASSI, i Dirigenti LORENZO VENTRIGLIA, GUGLIELMO BENEDETTI, LUCA GROSSO e STEFANO RICCARDI per aver sottoscritto, in qualità di dirigenti accompagnatori, le distinte di gara in cui dichiaravano che i giocatori, ivi menzionati, erano regolarmente tesserati e la Società REAL TERRACINA per responsabilità oggettiva.

Il Presidente della Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione e la decisione del deferimento stesso, comunicando alle parti la possibilità di presentare deduzioni a difesa della Società deferita, la quale preliminarmente contesta la sottoscrizione della lista del Sig. GUGLIELMO BENEDETTI, che non ha mai fatto parte della Società e di verificare se, nella gara del 20.4.2008 FORTITUDO NORMA – REAL TERRACINA chiedendo di verificare se ha effettivamente partecipato il GRADASSI avendo smarrito la copia della distinta.

Precisa sempre la Società REAL TERRACINA che ha fatto scontare la giornata di squalifica al proprio calciatore nella gara del 15.2.2009 contro la Società CAJETA, non rendendosi conto dell’altra giornata di squalifica rimasta inevasa e di cui si è resa conto solo dopo il reclamo avanzato della Società AMATORI CIRCEO.

La Società deferita fa quindi presente che immediatamente fermava il calciatore facendogli scontare la giornata di squalifica nella gara successiva.

In conclusione chiede la Società REAL TERRACINA il proscioglimento da ogni addebito, tenendo conto della effettiva buona fede.

Alla riunione era presente il rappresentante della Procura Federale, il quale affermava la responsabilità dei deferiti e, per l'effetto,  chiedeva la squalifica per mesi 3 del calciatore Gradassi Claudio, 2 mesi di squalifica per i Dirigenti Lorenzo Ventriglia, Luca Grosso e Stefano Riccardi, 12 punti di penalizzazione per

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