COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 61 del 12/11/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEI SIG.RI ALES

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 61 del 12/11/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEI SIG.RI ALESSANDRO QUOIANI, ALESSANDRO CUOMO, MAURO EUFEMI,E PAOLO LAURETTA TUTTI PER LA VIOLAZIONE DELL’ ART. 1 COMMA 1 DEL CGS E DELLA SOCIETÀ TANAS CASALOTTI, AI SENSI DELL’ ART 4 COMMA 2 DEL CGS

Il Procuratore Federale della FIGC, a seguito della comunicazione pervenutagli dal Comitato Regionale Lazio, con cui gli veniva trasmesso il comunicato ufficiale n. 86 del 2 aprile 2009 del Giudice Sportivo, che chiedeva l’ intervento della Procura Federale per quanto di sua competenza, effettuava i riscontri necessari, allo scopo di accertare i fatti realmente accaduti alla fine dell’ incontro TANAS CASALOTTI FUTBOLCLUB del 28 marzo 2009 del campionato Juniores Regionali.

La denuncia è scaturita perché l’ arbitro nel proprio referto riportava, tra l’ altro che, a fine gara, cinque calciatori della soc. Futbolclub, non identificati, perché senza maglia, gli rivolgevano ingiurie e minacce ed inoltre uno dei predetti lanciava al suo indirizzo e di un calciatore avversario, senza raggiungerli, un secchio di plastica. Gli stessi calciatori colpivano poi con calci e pugni alcuni calciatori della soc. Tanas Casalotti, creando una situazione di pericolo tale, da rendere necessario l’ intervento della Forza Pubblica.

Dall’ indagine eseguita il collaboratore della Procura Federale ha ammesso di aver ascoltato tutti i calciatori della soc.Futbolclub ed i dirigenti indicati in distinta partecipanti alla gara in questione ed è emerso che non è stato possibile identificare i responsabili che hanno posto in essere le condotte descritte nel comunicato.

L’incaricato della Procura Federale, allo scopo di meglio accertare i fatti convocava regolarmente, per essere sentiti sui fatti, il sig. Alessandro Quoiani, presidente della soc. Tanas Casalotti,ed i dirigenti indicati in distinta, Alessandro Cuomo, Mauro Eufemi, e Paolo Lauretta, ma i suddetti non si presentavano all’ ufficio federale, senza fornire alcuna giustificazione, violando in tal modo la norma di cui all’ art.1 comma 3 del CGS che prevede l’obbligo di presentazione.

Ovviamente di tale comportamento è tenuta a rispondere anche la società Tanas Casalotti a titolo di responsabilità oggettiva, per la violazione ascritta ai propri tesserati.

Ed è per i tali motivi che la Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale i soggetti di cui sopra, ritenendoli responsabili delle violazioni normative sopracitate.

La Commissione Disciplinare Territoriale  si è ritualmente riunita ed alla riunione è presente il solo rappresentante della Procura Federale, mentre sono assenti i deferiti, i quali non hanno fatto pervenire deduzioni a difesa.

Pertanto la Procura Federale conclude con l’ affermazione di responsabilità dei deferiti, chiedendo 2 mesi di inibizione per il presidente della soc. Tanas Casalotti ALESSANDRO QUOIANI ed 1 mese di inibizione per i dirigenti della medesima società MAURO EUFEMI,ALESSANDRO CUOMO e PAOLO LAURETTA, nonché l’ ammenda di EURO 300 per la soc. TANAS CASALOTTI.

La Commissione, rilevato preliminarmente che l’atto di  deferimento della Procura Federale inoltrato il 25.8.2009 risulta inviato sia alla Società che ai deferiti all’indirizzo di Via Cardinal Domenico Capranica n.41 anziché all’indirizzo di Via Assisi 179 presso Vitale Aldo, ove la Società ha domiciliato la corrispondenza all’atto del censimento depositato il 22.7.2009;

ritenuto che non ci è prova che i deferiti abbiano avuto effettiva conoscenza dell’atto introduttivo del giudizio e che, anzi, la mancanza di qualsiasi forma di difesa sia preliminare alla riunione che nella stessa sede di discussione da parte dei deferiti fa presumere che, oltre che alla irregolarità formale vi sia stata anche una ignoranza effettiva della presenza del procedimento.

Pertanto questa Commissione Disciplinare Territoriale

DELIBERA

Di trasmettere gli atti alla Procura Federale per rinnovare la notifica degli atti di deferimento.

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale per gli adempimenti di competenza.

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