COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 64 del 20/11/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. TORRENOVA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI A

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 64 del 20/11/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. TORRENOVA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 300 A CARICO DELLA STESSA E DI SQUALIFICA FINO AL 18.12.2009 A CARICO DELL’ALLENTORE BRENNA ARCANGELO RELATIVI ALLA GARA VIC FORMELLO TORRENOVA DELL’ 8.11.2009 – CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI E  DI SQUALIFICA FINO AL 18.1.2010 A CARICO DELL’ALLENATORE BRENNA ARCANGELO  E DI AMMENDA DI € 300 A CARICO DELLA SOCIETA’ RELATIVI ALLA GARA TORRENOVA – OLEVANO ALTA VALLE SACCO DELL’8.11.2009 CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI ADOTTATI CON COMUNICATO UFFICIALE N. 30 SGS DEL 12.11.2009

La Commissione Disciplinare

Visto il reclamo in epigrafe;

esaminati gli atti ufficiali, osserva:

la Società Torrenova propone reclamo avverso le squalifiche inflitte dal Giudice Sportivo all’allenatore BRENNA  ARCANGELO in quanto, tesserato con altra Società, sedeva in panchina espletando indebitamente la funzione di allenatore e le conseguenti ammende a carico della Società per aver trascritto sulla distinta presentata all’arbitro, prima dell’inizio della gara ed aver permesso a persona tesserata per altra Società di svolgere la funzione di allenatore, relativamente alle gare  VIC FORMELLO – TORRENOVA dell’8.11.2009  - Campionato Allievi Regionali – e TORRENOVA – OLEVANO ALTA VALLE SACCO dell’8.11.2009 -  Campionato Giovanissimi Regionali.

La reclamante richiede la cancellazione delle suddette sanzioni in quanto l’allenatore BRENNA ARCANGELO veniva regolarmente tesserato dalla Società TORRENOVA , con apposito modulo timbrato e sottoscritto dal Presidente della stessa,  la quale, commettendo un mero errore di compilazione, indicava come proprio numero di matricola il n. 80401 appartenente invece alla Società CDQ TORREMAURA.

Da un’ esame degli atti ufficiali, l’assunto della reclamante risulta fondato, pertanto, questo Organo di Giustizia Sportiva

DELIBERA

Di annullare le sanzioni delle ammende di 300 Euro a carico della Società TORRENOVA relative alle gare VIC FORMELLO – TORRENOVA dell’8.11.2009 – Campionato Allievi Regionali e TORRENOVA – OLEVANO ALTA VALLE SACCO dell’8.11.2009 – Campionato Giovanissimi Regionali.

Di annullare le squalifiche fino al 18.12.2009 e 18.1.2010 a carico dell’allenatore BRENNA ARCANGELO.

La tassa reclamo va restituita.

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